L’acquisto di un terreno agricolo – da parte di una società agricola di cui all’articolo 2 del Dlgs 99/2004 – effettuato mediante decreto di trasferimento emanato dall’autorità giudiziaria, a seguito di asta senza incanto, può ben accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli atti posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (Ppc) in materia di imposte di registro, ipotecaria e di bollo. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate che, con risoluzione n. 116/E del 29 aprile 2009, ha avvalorato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’elenco degli atti fiscalmente agevolati, di cui all’articolo 1 della legge 604/54, non ha carattere tassativo. Si ricorda in particolare che, a parere dei giudici di legittimità:
– la nozione di «atti inerenti» alla formazione della piccola proprietà contadina deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti diretti a tale scopo, stante la finalità del legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento dei diritti reali su beni immobili;
– la non tassabilità dell’elenco trova conforto nell’osservazione secondo cui gli atti indicati dalla norma non appartengono univocamente a una sola categoria (ad esempio, atti inter vivos, di natura negoziale, derivativa, e a titolo oneroso).
L’intervento dell’autorevole interprete è stato chiesto da una società agricola (Srl) in previsione di acquistare la proprietà di un terreno agricolo, avendone ottenuto l’aggiudicazione a seguito di asta senza incanto, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare. La società interpellante, a parere della quale al caso prospettato si applicano le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (168 euro per tributo) e l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale da riservare al decreto di trasferimento immobiliare.
L’Agenzia delle entrate, nel condividere la soluzione prospettata dall’interpellante, ha ribadito fra l’altro che:
– le agevolazioni in questione si applicano, in forza dei combinati disposti di cui all’articolo 1 della legge 604/54 e all’articolo 21 della tabella allegata al Dpr 642/72, anche in relazione agli acquisti di terreni agricoli da parte di società di capitali in possesso della qualifica di Iap (si veda risoluzione n. 350/E del 29 novembre 2007);
– l’articolo 1 della legge 604/54 va interpretato in base ai corretti canoni ermeneutici indicati nell’articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (cosiddette «preleggi» del codice civile), con particolare riguardo al criterio logic -sistematico e ai mutamenti normativi intervenuti nel settore agricolo. Quindi detto articolo 1, oltre agli atti di compravendita e di permuta, non può che comprendere anche altre tipologie di trasferimenti, purché coerenti con la ratio legis (in senso conforme, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 26394 del 5 dicembre 2005; sezione I civile, sentenza n. 4409 del 10 maggio 1996).
Si ricorda infine che la Finanziaria 2009 ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per beneficiare delle agevolazioni fiscali disposte a favore della Ppc (articolo 2, comma 8, della legge 203/2008) e che la perdita dei requisiti, previsti dall’articolo 1, comma 3, del Dlgs 99/2004, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di Iap determina la decadenza dalle agevolazioni stesse.