A seguito delle segnalazioni giunte dalle aziende che svolgono attività per le quali è previsto un pagamento Inail almeno pari al 60 per mille al ministero del Lavoro per l’invio delle autocertificazioni relative all’esonero dall’obbligo del collocamento, si è provveduto alla proroga di tale obbligo al 31 luglio (inizialmente fissato al 1° luglio).
L’obbligo dell’autocertificazione è stata introdotta dal Dlgs. n.151/2015 e la regolamentazione della sua presentazione è dettata dal Dm. 10 marzo 2016.
Nell’ambito del settore agricolo vi sono diverse lavorazioni interessate: abbattimento o taglio di piante (130 per mille), attività di spremitura e frangitura delle olive per l’ottenimento dell’olio di oliva (102 per mille), coltivazioni in ambiente protetto (coltivazioni in serre) (79 per mille); preparazione del terreno identificabile nel dissodamento, scasso, livellamento, ecc. (130 per mille).
L’esonero va comunicato via web attraverso la banca dati del collocamento mirato, entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assunzione di soggetti disabili per rispettare il collocamento obbligatorio, a cui dovrà far seguito il pagamento di un contributo esonerativo. Nel modello da compilare occorrerà dichiarare il numero dei dipendenti utili a stabilire il numero dei disabili da assumere, così come stabilito dall’art. 3 co.
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