Il ministero del Lavoro con la circolare n. 25 del 12 ottobre scorso ha fornito istruzioni sulle riduzioni contributive spettanti nei casi di contratti di solidarietà, considerando quanto previsto dal decreto interministeriale n. 17981 del 14/9/2015. Possono ottenere la riduzione contributiva tutte le imprese che dal 15 settembre scorso abbiano in corso o successivamente decidano di stipulare contratti di solidarietà.
L’entità della riduzione contributiva sarà pari al 35% dell’importo contributivo a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La domanda riguarderà lo sgravio contributivo per l’intero periodo in cui si applica il contratto di solidarietà, il cui provvedimento esecutivo verrà emesso per un periodo massimo di 12 mesi. La concessione dello sgravio non potrà superare il limite massimo di 24 mesi per ogni unità produttiva.
Le domande dovranno essere presentate al ministero del Lavoro dall’azienda in bollo attraverso la procedura CIGS on-line, con la documentazione allegata. La domanda dovrà contestualmente essere inoltrata via web anche all’Inps e alla DTL dove si trova la sede legale dell’azienda, con firma digitale. Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre 30 giorni successivi alla data di stipula dei contratti di solidarietà, oppure per i contratti già esistenti entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare n. 25/2015 sul sito del ministero del Lavoro. Le istanze pervenute verranno istruite in ordine cronologico di presentazione che risulterà dall’inoltro via posta certificata.
Contratti di solidarietà e sgravi contributivi
Per i contratti già esistenti domande entro il 12 novembre