Con messaggio n. 1162 del 16 marzo scorso l’Inps ha chiarito alcuni particolari aspetti relativi all’accesso alla NASpI (indennità di disoccupazione, per chi non ama gli acronimi) e la compatibilità dell’erogazione in presenza di alcune tipologie di rapporti di lavoro “precari”.
In particolare, viene affrontato il tema della possibile coesistenza tra NASpI e lavoro agricolo avventizio (a tempo determinato).
Sul punto, la nota Inps precisa che qualora la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato, come Otd, non superi i sei mesi, l’indennità di disoccupazione è sospesa d’ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricavi dall’attività svolta. Ai fini della determinazione del periodo di sospensione sono considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura.
Nel caso in cui la nuova occupazione, come Otd, abbia una durata superiore a sei mesi e dalla stessa il percettore NASpI ricavi un reddito inferiore a quello minimo escluso da imposizione, la circolare n. 34/2015 già precisava come il soggetto interessato mantenesse la prestazione ridotta, alla condizione che il percettore avesse comunicato all’Inps, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o – qualora il lavoratore venisse impiegato con contratto di somministrazione – l’utilizzatore, fossero soggetti diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore aveva prestato la sua attività alla cessazione del rapporto di lavoro che aveva determinato il diritto alla NASpI, dovendosi escludere rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Ricorrendo le predette condizioni l’indennità NASpI viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione delle dichiarazione dei redditi.
Mancata comunicazione del reddito
In caso di mancata comunicazione del reddito, l’Inps precisava che quando il rapporto di lavoro era di durata pari o inferiore a sei mesi, si doveva applicare l’istituto della sospensione, mentre nei casi in cui il rapporto fosse stato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si sarebbe dovuto applicare l’istituto della decadenza.
La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è comunque utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
Nel caso, infine, in cui la nuova occupazione, come Otd, abbia una durata superiore a sei mesi e dalla stessa il percettore NASpI ricavi un reddito superiore a quello minimo escluso da imposizione, la circolare n. 94/2015 già precisava come si producesse la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non fosse superiore a sei mesi. In tale caso l’indennità viene sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini dei requisiti per l’accesso sia per la determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI.
Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.
La sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore. La sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno Stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’Ue sia si tratti di Stati extracomunitari.