La legge n. 199/2016 (sul c.d. Caporalato e lavoro nero) ha previsto ai fini del pagamento dei contributi Inps, il passaggio dalle denunce trimestrali Cau (sistema Dmag) alla mensilizzazione (sistema Uniemens), come in uso negli altri settori merceologici.
Con recenti disposizioni l’Inps ha indicato il percorso “di avvicinamento” alla nuova modalità di denuncia contributiva. Nel settore agricolo il metodo mensile si denomina “Uniemens Posagri”.
Per favorire la correttezza degli adempimenti è previsto un “periodo transitorio” relativo al 1° trimestre 2018; in tale lasso temporale le aziende agricole potranno optare per la denuncia contributiva “ordinaria” col sistema Dmag o con la nuova metodologia Uniemens.
Tale opzione (facoltativa) è alternativa e, una volta prescelta, è obbligatoria per tutto il periodo transitorio.
La denuncia mensile (Uniemens Posagri) dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo a quello di interesse (ad es. entro la fine di febbraio la denuncia relativa al mese di gennaio). La procedura consente di sostituire la denuncia mensile con una nuova denuncia entro il termine di presentazione del Dmag nel trimestre di riferimento (ad es. la denuncia relativa a gennaio deve essere presentata entro febbraio e può essere sostituita entro aprile). In sostanza, quando l’azienda trasmette all’Inps, nel rispetto dei termini sù indicati, una nuova denuncia relativa al medesimo mese, questa sostituisce la precedente, non è - quindi - necessaria la presentazione di denunce di variazioni.
Denuncia di variazione
Trascorsi i termini non è più possibile sostituire le denunce, in caso di anomalie necessita perciò una nuova denuncia di variazione. Tale denuncia può essere inoltrata solo quando questa determini l’aumento della retribuzione imponibile e quindi dei contributi Cau da pagare (quindi solo in favore dell’Inps).
Sarà poi l’Inps, una volta ricevute le varie denunce (Uniemens Posagri) ad “accorparle” trimestralmente e ad effettuare la tariffazione dei contributi agricoli unificati per ciascun trimestre (1°, 2°, 3° e 4° trimestre).
Le aziende agricole in sostanza riceveranno, o meglio potranno consultare, gli avvisi (telematici) come d’ordinario; l’avviso di pagamento rimarrà perciò trimestrale, così come il pagamento.
I codici fiscali dei lavoratori verranno controllati dall’Inps mediante la consultazione dell’archivio dell’agenzia delle Entrate e saranno elaborati anche i codici fiscali numerici temporaneamente assegnati a cittadini extracomunitari.
Con messaggio n. 4921 del 7/12/2017, l’Inps ha, inoltre, disposto le nuove norme per l’individuazione dei soggetti abilitati ad operare le precitate denunzie mensili Uniemens “agricole”. Varie le metodologie operative.
La delega diretta rappresenta la regola per la quale il titolare dell’azienda o, per la persona giuridica, il rappresentante legale effettuano gli adempimenti contributivi per proprio conto; ai fini degli adempimenti contributivi i titolari di azienda e/o i loro rappresentanti legali devono essere in possesso di un PIN aziende (non è sufficiente il solo PIN “cittadino”); il soggetto interessato dovrà recarsi presso la sede Inps competente, precompilando il modulo SC65 per i titolari/rappresentanti legali/altri responsabili o il modulo SC62 per i subdelegati.
La delega indiretta
La delega indiretta è propria della fattispecie per la quale i titolari d’azienda e/o loro legali rappresentanti effettuano gli adempimenti contributivi attraverso un intermediario abilitato dalla legge. Per intermediari abilitati si intendono tutti i soggetti di cui alla L. n. 12/79 e i soggetti iscritti agli albi dei Periti agrari e Agrotecnici. In sostanza sono intermediari i seguenti professionisti:
I soggetti riferiti ai “Tipi utente”
- Periti agrari e Periti agrari laureati
- Avvocato
- Agrotecnici e Agrotecnici laureati
- Consulente del lavoro
- Dottore commercialista
- Ragioniere e Perito commerciale
- Dottore agronomo, Dottore forestale.
Il messaggio Inps precisa che tipi utente “Periti agrari e Periti agrari laureati”, “Agrotecnici e Agrotecnici laureati”, “Dottore agronomo” e “Dottore forestale” potranno acquisire deleghe esclusivamente su posizioni contributive che appartengono alla gestione agricola e, per poter operare quali intermediari nei confronti dell’Inps, dovranno far pervenire apposita documentazione comprovante l’iscrizione presso il rispettivo ordine professionale a: posagri.deleghe@inps.it.
Possibile poi la delega ad operare come intermediario anche per le associazioni di categoria alle quali i titolari d’azienda hanno conferito mandato. Per tutte le associazioni di categoria in agricoltura non si procederà ad alcuna migrazione dei dati nel sistema di “Gestione deleghe”; le stesse associazioni provvederanno ad un censimento ex novo delle proprie strutture sul territorio, comprensivo delle eventuali dipendenze gerarchiche, le cui risultanze saranno comunicate all’Istituto.
Il messaggio Inps precisa che non sono autorizzati alla gestione degli adempimenti contributivi e previdenziali i centri di elaborazione dati (Ced), i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili.