Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e il Psr sono sì cumulabili, ma la somma degli aiuti non deve superare le aliquote di sostegno massime stabilite dal Regolamento Europeo in materia di Psr.
Una notizia accolta non certo con piacere dagli agricoltori che, alla luce del via libera che nei mesi scorsi le Regioni avevano dato alla cumulabilità tra le due misure, avevano pensato di fruire di entrambi i benefici in misura piena.
Credito d'imposta
Il credito di imposta di cui si parla è quello introdotto dalla legge di Bilancio 2020, Legge 160/2019 e che spetta per coloro che acquistano:
- beni strumentali nuovi ad elevato contenuto tecnologico (vale a dire quelli dell’allegato A della Legge 232/2016), per i quali il credito è pari al 40% della spesa sostenuta, ridotto al 20% se l’ammontare dell’acquisto supera i 2,5 milioni ma non 10 milioni;
- beni immateriali necessari a far funzionari i beni di cui al punto precedente (cioè quelli dell’allegato B della stessa legge) per i quali il credito spetta in misura pari al 15%;
- beni strumentali “generici”, diversi da quelli di cui ai punti precedenti (cioè non interconnessi), cui spetta un credito pari al 6% della spesa sostenuta.
Interventi finanziati col Psr
Per l’acquisto di macchine agricole è possibile anche accedere ai Piani di Sviluppo Rurale che sono uno strumento di programmazione comunitaria che permettono alle singole Regioni di sostenere e finanziare gli interventi del settore agricolo - forestale regionale e accrescere lo sviluppo delle aree rurali.
Il comma 192 della legge 160/2019 dispone che il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Molte Regioni, nei mesi scorsi, avevano affermato che questo credito di imposta, non essendo configurato come un aiuto di Stato, fosse cumulabile con i Piani di Sviluppo Rurale.
Ora, invece, pare non sia più così.
Aliquote da non superare
La Regione Sicilia, ha chiesto una interpretazione alla Commissione Europea in merito al cumulo; la Commissione ha confermato che il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi non è un aiuto di Stato ma ha anche ricordato che il programma di sviluppo rurale prevede delle aliquote di sostegno massime vincolanti che non possono essere superate in alcun caso e che sono riportate nell’allegato 2 al regolamento Ue n. 1303/2013.
La conclusione quindi è che Psr e credito di imposta possono essere cumulati ma avendo accortezza di rimanere entro i limiti del citato allegato 2; relativamente agli investimenti in immobilizzazioni materiali, la percentuale quindi da non superare è quella del 40% per la generalità delle regioni (maggiorabile del 20% per i giovani agricoltori) e in misura pari al 50% per quelle meno sviluppate.
Quindi, ad esempio, ipotizzando una impresa cui spetta un sostegno massimo del 40% che riceve un sostegno Psr del 35% (misura spesso concessa da molte regioni), può recuperare la spesa sostenuta per il credito di imposta in beni strumentali solo per il 5%.
Si spera in un ripensamento
La risposta all’interrogazione precisa, infine, che il parere è stato formulato dai servizi della Commissione Ue che però non impegnano la Commissione stessa e che le controversie in ordine al diritto della Unione sono di competenza della Corte di giustizia.
Insomma, sebbene le Regioni si stiano adeguando a questa restrizione, la conclusione della Commissione lascia sperare in qualche ripensamento.
Il consiglio, per coloro che hanno già ottenuto il sostegno Psr e che hanno anche manifestato l’intenzione di avvalersi del credito di imposta chiedendo ai propri fornitori di apporre sulla fattura il riferimento normativo al credito stesso, è quello di utilizzare il credito solo fino al limite consentito in base alle percentuali stabilite dall’allegato 2 al regolamento Ue n. 1303/2013. Per la restante parte, si auspica in un ripensamento da parte degli organi competenti.