La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 181 del 10 giugno, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei valori agricolimedi (Vam) impiegati per determinare l’indennità spettante agli espropriati. Si tratta di alcuni commi dell’art. 40 del Testo Unico sugli espropri (Dpr. 327/2001) e di quelli dell’art. 16 della L. 865/71. Una sentenza di portata storica per più motivi.
In primo luogo fissa l’inderogabile necessità che l’indennizzo in sede di esproprio, anche per le aree agricole, non sia previsto inmisura irrisoria o quasi simbolica, ma costituisca un serio ristoro. Il significato di “serio ristoro”, inteso come quella somma di denaro ricompresa tra il danno e l’indennizzo è stato a lungo oggetto di discussioni in campo estimativo e giuridico: ovvero, le certezze degli esperti di estimo, convinti da sempre che l’unico modo per ristorare seriamente chi avesse patito un esproprio era riconoscergli il valore di mercato del bene sottratto, si scontravano con le tesi dei giuristi, spesso volte a “giustificare” la penalizzazione delle legittime aspettative dei cittadini che, è bene ricordarlo, erano comunque privati dell’esercizio del loro diritto di proprietà, in nome della pubblica utilità.
La sentenza afferma che «ancorché non possa escludersi che valore di mercato e valore agricolomedio (Vam) siano talvolta, in concreto, coincidenti, non v’è dubbio che assai spesso il primo valore risulti (anche notevolmente) superiore al secondo, in quanto l’appetibilità di un terreno sul mercato non dipende solo dalla sua edificabilità, ma da molteplici altri fattori, primi fra tutti la sua posizione e le concrete possibilità di suo sfruttamento per fini diversi dalla coltivazione».
I Giudici della Corte sanciscono anche che siaprivadi giustificazione la classificazione tra due sole tipologie di aree: edificabili o agricole (o non edificabili). Nell’attuale contesto storico ed economico l’interesse del privato all’acquisto di tali categorie di terreni sarebbe determinato dalla possibilità di sfruttarli per fini diversi da quello di impiantarvi una coltivazione, sicché non sarebbe più predicabile una corrispondenza tra il loro valore agricolo medio e il loro valore dimercato; a questo punto la semplice mancata previsione di una terza tipologia di aree, intermedia tra quelle agricole e quelle edificabili, non rappresenta che una complicazione applicativa della norma e delle sue implicazioni.
Detta sentenza, peraltro, fissa anche un parallelismo tra i criteri seguiti per la determinazione delle indennità per le aree edificabili (con l’ultima parola sancita dalla sentenza 348/2007) e le aree agricole: meritevoli, a dire della Corte, di eguale trattamento, così come si esprime la Corte europea dei diritti dell’uomo che non opera distinzioni tra le qualità dei suoli (agricoli o edificabili); sul punto è lapidario il rimando alla sentenza citata: “sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sia quella della Corte europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l’indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato”. E tale punto di riferimento non può variare secondo la natura del bene, perché in tal modo verrebbemeno l’ancoraggio al dato della realtà assunto come necessario per pervenire alla determinazione di una giusta indennità. Con ciò non si vuol negare che le aree edificabili e quelle agricole o non edificabili abbiano carattere non omogeneo. Si vuole dire che, pure in presenza di tale carattere, anche per i suoli agricoli o non edificabili sussiste l’esigenza che l’indennità si ponga «in rapporto ragionevole con il valore del bene».
Importanti effetti di questa determinazione dei Giudici saranno prodotti anche sulle indennità spettanti ai fittavoli ed alle maggiorazioni pensate dal legislatore come “premi” per la sottoscrizione di accordi bonari o per le particolari qualifiche rivestite dall’espropriato.
La dichiarata illegittimità costituzionale dei Vam incide anche sul ruolo delle Commissioni provinciali per la loro determinazione, che si vedono completamente svuotate in questa loro attività, mentre acquisiscono peso, ruolo e significato le “terne tecniche”, ex art. 21 del TU espropri, che, in sede di determinazione definitiva delle indennità, avranno come guida i soli principi dell’estimo e non più le quotazioni costruite ex ante, “a tavolino”, dei Vam.
Ed infine, il tema che sempre accompagna le sentenze nel nostro Paese, riguarda l’applicabilità di detti pronunciamenti ai procedimenti e alle vertenze in corso e in caso affermativo, in quale maniera specifica.
L’indennizzo deve partire dal valore di mercato. Una sentenza storica
Espropri, i valori agricoli medi sono incostituzionali
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 181 del 10 giugno, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei valori agricolimedi (Vam) impiegati per determinare l’indennità spettante agli espropriati.
Non so se qualcuno si è reso conto che con la stagnazione del mercato immobiliare, che oramai va avanti da circa dieci anni le quotazione di marcato dei terreni agricoli in molte regioni agrari sono in linea con i Vam. Se poi consideriamo che:
– per cessione volontaria all’espropriato gli spetta il 50% in più del valore del Vam
– nel caso in cui l’espropriato sia u imprenditore agricolo o CD gli spetta tre volte il Vam
L’indennità corrisposta all’espropriato applicando le quotazioni di mercato risulta inferiore rispetto al calcolo dell’ind. di esproprio attraverso i Vam
Il vostro lettore ha ragione, anche perchè il mercato fondiario, in pratica non esiste più, esiste invece, purtroppo, un gravissimo inquinamento di mercato, costituito dalle vendite all’asta. Queste vendite sono al ribasso anche perchè disposizioni giudiziali assurde, condizionano i periti giudiziali che vengono pagati solo dopo la vendita coattiva dei beni offerti.
I beni all’asta quindi vengono impropriamente e ingiustamente svalutati e svenduti e i valori ottenuti tendono ad influenzare al ribasso le quotazioni e a deprimere i valori di mercato dei beni liberi da vincoli.
Se a questa assurdità aggiungiamo che il mercato fondiario, a detta dei notai mantovani, ha perso in questi anni il 20% per il perdurare delle crisi economiche, abbiamo il quadro esauriente della situazione e gli espropri effettuati in base al valore di mercato, comportano indennità nettamente inferiori alle indennità determinate con i vecchi vam.
Giangiacomo Sarzi Braga