Inserita nel milleproroghe la norma di interpretazione autentica

Fabbricati rurali esclusi dall’Ici

Al momento in cui scriviamo manca solo l’ultimo atto: la votazione della Camera, senza modifiche, del testo già approvato dal Senato, il decretolegge n. 207 del 30/12/2008, l’oramai tradizionale “milleproroghe”. In entrambi i rami del parlamento, il governo ha blindato il provvedimento con la richiesta della tredicesima fiducia da inizio legislatura. Non ci saranno quindi sorprese.

Al momento in cui scriviamo manca solo l’ultimo atto: la votazione della Camera, senza modifiche, del testo già approvato dal Senato, il decreto-legge n. 207 del 30/12/2008, l’oramai tradizionale “milleproroghe”. In entrambi i rami del parlamento, il governo ha blindato il provvedimento con la richiesta della tredicesima fiducia da inizio legislatura. Non ci saranno quindi sorprese.

Ciò significa che i fabbricati rurali in quanto tali erano, sono e saranno, esclusi dall’Ici, ad opera di un emendamento appositamente introdotto al testo originario del decreto-legge, in forma di interpretazione autentica.

Secondo l’interpretazione autentica, ai fini dell’Ici (Dlgs n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lettera a), gli immobili in possesso dei requisiti di ruralità non sono da considerare “fabbricati”, risultando così esclusi dall’imposta.

La norma si riferisce non solo alle unità immobiliari effettivamente iscritte nel catasto fabbricati, ma anche a quelle iscrivibili, estendendo così l’esclusione dall’Ici anche alle unità immobiliari che, pur dovendo essere iscritte nel catasto fabbricati, ancora non lo sono.

Insomma, finisce un vero e proprio incubo per tanti agricoltori individuali, società e cooperative, nei cui confronti vari comuni si erano già mossi con l’intento di recuperare anche le imposte arretrate, pur entro i limiti di prescrizione. Ovviamente, la norma ribadisce che è necessario che l’immobile possieda i requisiti di ruralità previsti dalla legge, o in quanto utilizzato come abitazione o in quanto strumentale all’esercizio delle attività agricole.

I REQUISITI
Dal 1° dicembre 2007 è riconosciuto il carattere di ruralità ai fini fiscali alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole, anche connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile. Sempre dal 1° dicembre 2007, i fabbricati ad uso abitativo sono considerati rurali se soddisfano tutti i seguenti requisiti:

A) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
I soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel Registro delle Imprese.

B) Il terreno cui la costruzione si riferisce dev’essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti.

C) Il terreno deve avere una superficie di almeno 10.000 metri quadrati.
Se su di esso si praticano colture specializzate in serra, o la funghicoltura, ovvero altre colture intensive, ovvero il terreno è ubicato in Comune montano (legge n. 97/1994, art. 1, comma 3) la superficie minima richiesta è di 3.000 metri quadrati.

D) Il volume d'affari ai fini Iva, derivante dalle attività agricole, conseguito dal soggetto che conduce il fondo (proprietario o affittuario o altro), dev’essere:
- nella generalità dei casi, superiore alla metà del reddito complessivo, al netto dei trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
- se il terreno è ubicato in montagna, superiore a 1/4 del reddito complessivo, sempre al netto dei trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
Se il soggetto che conduce il fondo è in esonero Iva, il volume d'affari si presume eguale al limite previsto per il regime di esonero (7.000 euro).

E) Se i componenti di uno stesso nucleo familiare utilizzano più unità abitative, in aggiunta ai requisiti di cui sopra è necessario che siano rispettati questi limiti: non più di 5 vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante; non più di 1 vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

D) Non sono in ogni caso rurali, e vanno perciò dichiarate nel Quadro B, le unità immobiliari ascrivibili alle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa), nonché quelle aventi caratteristiche di lusso.

Fabbricati rurali esclusi dall’Ici - Ultima modifica: 2009-02-27T10:51:52+01:00 da Redazione Terra e Vita

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