Coadiuvante agricolo, niente esenzione Imu

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La Cassazione ha accolto il ricorso di un Comune. Di parere opposto le Finanze che si era espressa in seguito ad un interpello sul tema

Con l’Ordinanza n. 11979 dello scorso 12 maggio, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Correggio (Re) contro la Sentenza n. 522/13 del 10 marzo 2015 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in materia di applicabilità delle agevolazioni previste ai fini Ici nei confronti di un soggetto iscritto negli elenchi previdenziali Inps dei coltivatori diretti nella posizione non di titolare, ma di coadiuvante familiare. Sebbene l’Ordinanza sia stata pronunciata in materia di Ici, la legislazione relativa all’ Imu risulta del tutto analoga.

La vicenda riguarda un terreno edificabile, ma utilizzato per lo svolgimento di attività agricole e che, sia ai fini della vecchia Ici ieri, sia ai fini dell’odierna Imu, viene trattato come terreno agricolo, a condizione che sia posseduto e condotto da Cd o Iap iscritto negli elenchi Inps dei lavoratori autonomi dell’agricoltura. Il terreno edificabile oggetto della controversia, era coltivato sulla base di un contratto di affitto: R.C., proprietaria del terreno, aveva dato in affitto lo stesso all’Azienda agricola A.F., della quale la medesima R.C. risultava coadiuvante iscritta negli elenchi Inps dei Cd. Ciò era stato sufficiente, per la Commissione tributaria, per dare torto al Comune e ragione alla contribuente.

L’ordinanza

Purtroppo, le motivazioni dell’ordinanza della Cassazione sono in forma “semplificata” e quindi non risultano esposte con la puntualità delle normali motivazioni estese.

Ma il senso appare comunque chiaro: il coadiuvante familiare non è un Cd, e quindi le agevolazioni in esame non sono applicabili per mancanza del requisito soggettivo.

Il concetto era stato di recente sostenuto anche da una nota dell’Anci (associazione nazionale comuni italiani) regionale dell’Emilia-Romagna, proprio con l’intento di supportare i comuni nei casi di contenzioso intrapresi.

Codice civile e norme previdenziali

Un primo commento: in effetti, se guardiamo la questione dal punto di vista del codice civile, il Cd è, pur se “piccolo” (art. 2083) comunque l’imprenditore dell’azienda agricola, e i suoi collaboratori familiari (art. 230-bis) non hanno la sua stessa qualifica. Ma il legislatore, ai fini prima dell’Ici e poi dell’ Imu, non ha voluto dare importanza alla qualifica che si può ricavare dall’impianto civilistico, bensì ha scelto come riferimento la legislazione previdenziale, che è legge speciale.

La questione dovrebbe essere quindi analizzata sotto questo profilo, con riguardo alla L. n. 9/63 che regola i requisiti di iscrizione dei Cd negli elenchi previdenziali Inps.

In tali norme, la qualifica di Cd è attribuita indifferentemente al “titolare dell’impresa coltivatrice diretta”, nonché ai suoi “parenti e affini entro il 4° grado” (e cioè i coadiuvanti familiari), purché, sussistendo i requisiti oggettivi richiesti, il singolo soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi, e cioè lo svolgimento diretto e manuale della coltivazione dei fondi e/o dell’allevamento del bestiame, in modo esclusivo o almeno prevalente. “Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito”. Anche quest’ultima richiamata disposizione, come può ben confermare l’Inps, si applica tanto al titolare dell’impresa, quanto ai collaboratori familiari, nonostante la norma richiami espressamente il “coltivatore diretto”, poiché, appunto, in questo contesto la qualifica non può essere considerata in chiave civilistica.

Il recente parere ministeriale

Si ricorda che lo scorso 23 maggio una nota del ministero dell’Economia ha risposto positivamente ad un quesito avanzato da un’organizzazione professionale. L’art. 1, co. 13, della L. n. 208/2015 (legge stabilità 2016) stabilisce che «Sono, altresì, esenti dall’ Imu i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione…». Tale disposizione si può applicare anche nei confronti di familiari coadiuvanti del coltivatore diretto i quali risultino proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola diretto-coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare?”. I cosiddetti “coadiuvanti familiari” (detti anche “unità attive), se in possesso dei requisiti soggettivi (L. n. 9/63), sono iscritti negli elenchi Inps dei Cd quali componenti del nucleo del titolare.

Secondo le Finanze, la risposta al quesito è positiva. Infatti, si legge nella nota: «In capo al familiare coadiuvante del Cd, non solo si riscontra il requisito oggettivo, dal momento che il coadiuvante stesso risulta proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare, ma anche il requisito soggettivo, in quanto il coadiuvante del titolare dell’impresa agricola, che esercita direttamente l’attività agricola, risulta iscritto come Cd nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali (art. 11 L. n. 9/63)».

 

Leggi l’articolo su Terra e Vita 18/2017 L’Edicola di Terra e Vita

Coadiuvante agricolo, niente esenzione Imu - Ultima modifica: 2017-06-01T15:38:30+02:00 da Barbara Gamberini

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