Si va verso una fiscalità più amica degli agricoltori

Dl fisco
Tante le novità per le imprese agricole nella Legge delega approvata dal Consiglio dei ministri. I redditi prodotti dalle vertical farm e quelli ottenuti dalla cessione dei crediti di carbonio saranno considerati agricoli. Promessa una semplificazione generale delle procedure e un sistema controlli-sanzioni più improntato al dialogo con i contribuenti

Il Consiglio dei ministri, lo scorso 16 marzo, ha approvato un disegno di legge delega al Governo per la riforma fiscale. Per effetto di questa legge (che dovrà ancora seguire l’iter parlamentare per l’approvazione definitiva) viene conferita al Governo una delega a emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti alla revisione del sistema fiscale. Come affermato nel comunicato stampa che ha accompagnato l’approvazione, le nuove regole vanno nella direzione di semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti secondo le esigenze di cittadini e imprese. Il disegno di legge disciplina il procedimento di adozione dei relativi decreti legislativi delegati.

1. Agricoltura e innovazione: quattro indicazioni

Il settore agricolo potrà continuare a contare sul sistema di tassazione catastale oggi vigente. Questo si desume dal fatto che nelle indicazioni al Governo non c’è traccia di modifiche in tal senso e dalla lettura della relazione al Disegno di legge che ricorda l’esistenza di questo meccanismo di determinazione del reddito. I criteri direttivi che vengono dati al Governo per la riforma dei redditi agricoli sono quattro e di seguito si analizzano.

Il primo criterio direttivo riguarda le attività di coltivazione di cui all’articolo 2135 del Codice civile per le quali viene prevista l’introduzione di nuove classi e qualità di coltura al fine di tener conto dei più evoluti sistemi di coltivazione e il riordino del relativo regime di imposizione su base catastale, individuando il limite oltre il quale l’attività si considera produttiva di reddito di impresa. Dalla lettura della relazione illustrativa, si desume che il riferimento è alle “vertical farm” e alle coltivazioni “idroponiche”. Si tratta di metodi di coltivazione, oggi molto diffusi, che sfruttano ambienti protetti quali le serre, ma anche fabbricati a destinazione agricola o industriale, commerciale e artigianale ormai dismessi e riconvertiti per queste produzioni, organizzati su più piani, che consentono di ridurre il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici.

Sebbene l’attuale formulazione dell’articolo 2135 del Codice civile (che qualifica il terreno come bene anche solo “utilizzabile” ai fini della qualificazione delle attività agricole), consenta di definire le attività di coltivazione innovative come “agricole”, sul piano fiscale non esiste una normativa specifica. Per questo motivo, ai fini fiscali, si applicano le disposizioni previste per le coltivazioni di vegetali su più piani (si pensi alle fungaie) che, però, non sempre sono adeguate. Queste disposizioni consentono l’inclusione della produzione nel reddito agrario solo fino al secondo piano, mentre generalmente le nuove attività (vertical farm e idroponiche) si estendono ben più in alto. L’introduzione di specifiche norme in tal senso non potrà che essere favorevole.

Il secondo criterio direttivo prevede la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata. Nella relazione illustrativa si fa esplicito riferimento ai redditi derivanti dalla cessione dei crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2. Anche questa previsione appare interessante e potrebbe spingere le imprese a investire in attività “green”.

Il terzo criterio direttivo ha ad oggetto aspetti procedurali più che fiscali. Si prevede, infatti, l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e conduttori di terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate.

Infine, l’ultimo criterio direttivo prevede la revisione, in un’ottica di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi da pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è diretta a incentivare i titolari di redditi da pensione o, comunque, a basso reddito, allo svolgimento di attività agricole anche attraverso l’adozione delle medesime disposizioni previste sui terreni agricoli a beneficio dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Si desume, quindi, che questi contribuenti potrebbero essere destinatari delle agevolazioni previste per i soggetti in possesso di una qualifica agricola, pur essendone privi.

2. Irpef rimodulata

Il disegno di legge delega prevede una revisione organica e complessiva del sistema Irpef mediante la riduzione da 4 a 3 aliquote (e, di conseguenza, da 4 a 3 scaglioni). L’obiettivo a lungo termine è giungere a un’imposta unica. Inoltre, viene garantita la razionalizzazione e semplificazione dell’intero sistema Irpef (redditi agrari, fabbricati, finanziari, da lavoro dipendente, autonomo, d’impresa e diversi).

In particolare, gli obiettivi che il Governo dovrà perseguire sono:

- l’individuazione di un’unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi da lavoro dipendente e i redditi di pensione;

- il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito da lavoro dipendente e assimilato;

- la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;

- l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;

- la riduzione della “tax expenditure”, cioè delle agevolazioni fiscali che oggi sono più di 600.

3. Revisione dell’Irap

Si dispone una revisione organica dell’Irap volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta Ires tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.

Per le attività agricole, l’Irap era già stata abolita, a decorrere dal 2016, per le attività incluse nel reddito agrario e indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita e della sua determinazione del reddito; dal 2022 è stata anche abrogata l’Irap per le persone fisiche. Pertanto, ad oggi, in ambito agricolo, l’Irap è ancora dovuta solo dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società) e solo per le attività non incluse tra quelle produttive di reddito agrario (ad esempio, agriturismo, produzione di energia elettrica).

4. Ires più leggera

Prevista la riduzione dell’Ires (dovuta, ad esempio, dalle società a responsabilità limitata) qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;

gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

Lo scopo è favorire la competitività delle imprese, aumentare l’attrattività del nostro sistema Paese per gli investitori, favorire la crescita economica e incrementare l’occupazione.

5. Una nuova disciplina Iva

Prevista la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione. Viene, inoltre, prevista la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote che oggi sono 4: 4%, 5%, 10% e 22%. Viene, inoltre, prevista la revisione della disciplina della detrazione. Dalla lettura della bozza non sembrano esserci modifiche inerenti il regime speciale previsto per i produttori agricoli (che, si ricorda, trova già le sue origini nel dettato normativo comunitario); tuttavia, dovrà essere verificata l’eventuale modifica delle percentuali di compensazione.

6. Riordino delle norme e tempi

Per la riforma del sistema fiscale è prevista l’emanazione di uno o più decreti legislativi, mediante la redazione di testi unici. La ratio è quella di procedere a un riordino sistematico della normativa fiscale attraverso la puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzate per settori omogenei, apportando le necessarie modifiche per migliorarne la coerenza giuridica, logica e sistematica e l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali.

Rispetto ai 24 mesi concessi al Governo per l’attuazione della legge delega, l’adozione dei decreti legislativi è ritenuta prioritaria per l’attuazione della delega fiscale e deve avvenire entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge delega.

7. Lo Statuto del contribuente

L’articolo 4 delega il Governo a effettuare la revisione dello “Statuto del contribuente”. Una legge che attribuisce ai contribuenti strumenti di tutela e garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria, sia in materia di conoscibilità del sistema normativo tributario, sia nell’ambito delle attività di accertamento e riscossione esercitate dagli uffici fiscali.

La revisione dovrà essere effettuata prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione degli atti di accertamento, anche specificando le prove su cui si fonda la pretesa tributaria.

8. Interpelli: si cambia

Il Governo è chiamato a una razionalizzazione dell’istituto dell’interpello con cui i contribuenti possono interpellare l’amministrazione finanziaria al fine di chiedere la corretta interpretazione di norme tributarie in fattispecie specifiche e di dubbio.

L’obiettivo del Ddl è ridurre il ricorso a questo strumento; a tal fine, si prevede:

- l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale che inquadrino in modo sistematico e completo la materia interessata;

- il rafforzamento del principio per cui si potrà far ricorso all’istituto dell’interpello solo in assenza di documento di prassi già emanati sul caso;

- la presentazione delle istanze di interpello, da parte delle persone fisiche e dei contribuenti di minori dimensioni, soltanto dopo aver verificato l’impossibilità di ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;

- il versamento di un contributo graduato in relazione alla tipologia del contribuente o al valore della questione.

9. Imposte indirette diverse dall’Iva da sfrondare

Gli obiettivi che il Governo dovrà perseguire sono la razionalizzazione e della semplificazione dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e donazione e dell’imposta di bollo, nonché di altri tributi a questi collegati attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l’eliminazione dei cosiddetti “micro-tributi”, il cui gettito per l’erario è del tutto trascurabile.

Più precisamente, il disegno di legge delega prevede la possibilità di:

accorpare o sopprimere determinate fattispecie imponibili;

attuare una revisione della base imponibile, nonché della misura di tali imposte anche attraverso una modifica delle aliquote applicabili;

effettuare l’autoliquidazione dell’imposta di successione e dell’imposta di registro.

10. Controlli e sanzioni: educare prima di punire

La Legge delega prevede un rafforzamento dello strumento del contradditorio che consente al contribuente di interagire con l’ente che ha emesso l’atto accertativo. Inoltre, il Governo è tenuto a individuare specifiche forme di collaborazione e cooperazione tra le amministrazioni, nazionali e internazionali, che effettuano attività di controllo del corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di ridurre gli impatti e gli eventuali disagi nei confronti dei contribuenti. Prevista anche l’introduzione di alcune misure per favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e la revisione del sistema di riscossione al fine di renderlo più efficace.

Novità anche nelle sanzioni amministrative e penali. In particolare, si prevede un intervento sulla proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo agli standard di altri Paesi europei. Inoltre, si prevede la revisione dell’istituto del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni, al fine di evitare che l’applicazione delle attuali percentuali di riduzione alle future e minori aliquote sanzionatorie possa tradursi in un incentivo a non dichiarare.

Si va verso una fiscalità più amica degli agricoltori - Ultima modifica: 2023-03-24T10:12:29+01:00 da K4

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