Molte imprese agricole, nello sforzo di valorizzare al massimo le proprie produzioni, cercano, spesso con successo, di offrire ai consumatori prodotti di qualità anche già confezionati, da porre in concorrenza (pur se “di vicinato”) con le confezioni della cosiddetta “quarta gamma” che campeggiano nella gdo.
Così, tra i vari problemi da affrontare e risolvere, oltre a quelli di carattere igienico-sanitario, ci sono quelli fiscali.
È il caso delle erbe aromatiche, di cui si è occupata di recente l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E dello scorso 3 maggio in risposta ad un quesito, relativo all’aliquota Iva da applicare, appunto, alle seguenti confezioni di erbe aromatiche:
1. Piante aromatiche confezionate in vaschette e/o buste trasparenti:
a) Confezione contenente un misto aromi, composta da alcuni rametti freschi di salvia, rosmarino e da alcune foglie di alloro con prevalenza di salvia e rosmarino sia in peso sia in valore rispetto all’alloro (“Confezione tipo A”);
b) confezione contenente un misto aromi, composta da alcuni rametti freschi di salvia e di rosmarino, senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro (“Confezione tipo B”);
c) confezione contenente un misto aromi, composta da alcuni rametti di timo e di origano (Origanum vulgare), senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro (“Confezione tipo C”).
Nel quesito rivolto all’Agenzia veniva precisato che all’interno delle confezioni vengono inseriti alcuni rametti e/o foglie di piante aromatiche (salvia, rosmarino, alloro, timo e origano) nelle combinazioni e nelle quantità sopra descritte e si tratta sempre di prodotto fresco (mai secco), non altrimenti preparato, non oggetto di specifiche lavorazioni neanche precedenti, e senza l’aggiunta di altre sostanze o altri prodotti.
2. Piante aromatiche in vaso: a) Menta in vaso; b) Alloro in vaso; c) Maggiorana (Majorana hortensis o Origanum majorana) in vaso; d) Origano (Origanum vulgare) in vaso; e) Prezzemolo in vaso.
La domanda rivolta all’Agenzia riguardava l’aliquota Iva applicabile nel caso di vendita di confezioni composte da quattro vasi di diverse aromatiche, i cui elementi non siano vendibili separatamente, con le seguenti combinazioni:
a) “Vasi tipo A”: un vaso di basilico, uno di salvia, uno di rosmarino e uno di alloro, con prevalenza in valore di basilico, salvia e rosmarino rispetto all’alloro;
b) “Vasi tipo B”: un vaso di menta, uno di salvia, uno di rosmarino e uno di alloro, con prevalenza in valore di salvia e rosmarino rispetto a menta e alloro. Ora, come ricorda l’Agenzia nel rispondere ai quesiti, la difficoltà ad individuare l’esatta aliquota Iva da applicare ad un determinato prodotto, sta nella necessità di procedere all’accertamento tecnico del prodotto stesso, per stabilirne la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica: di ciò si occupano di solito gli uffici doganali.
Tuttavia, secondo l’Agenzia, in tal caso non è necessario interpellare le dogane, poiché è possibile basarsi su quanto di recente disposto (L. n. 122/2016). La legge richiamata, infatti, ha introdotto il n. 1-bis) della Tab. A, parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/72 (legge Iva), che assoggetta all’aliquota Iva del 5% “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)”.
Sulla base della norma, l’Agenzia afferma che è consentita l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% solo ed esclusivamente per le cessioni dei prodotti tassativamente e specificamente indicati.
Quindi, per quanto riguarda le aromatiche confezionate in vaschette e/o buste trasparenti, l’aliquota del 5% si può applicare solo per le confezioni di tipo B, perché il misto di aromi è composto esclusivamente da alcuni rametti freschi di salvia e di rosmarino, senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro.
La presenza, nelle altre confezioni, di aromatiche non indicate nella norma, comporta l’applicabilità dell’aliquota Iva ordinaria 22%.
Stesso ragionamento per le aromatiche in vasi di vetro: la norma consente l’applicazione dell’aliquota del 5% solo per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, rimanendone pertanto escluse anche quelle di origano: quindi, sia per i singoli vasi indicati nel punto 2 (aromatiche in vaso) sia per tutte le confezioni prospettate (Vasi di tipo A e B) si renderà applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente pari al 22%.
Leggi l’articolo su Terra e Vita 17/2017 L’Edicola di Terra e Vita