Il decreto-legge n. 193 dello scorso 22 ottobre, cosiddetto “collegato fiscale” alla prossima legge di bilancio, con un doppio voto di fiducia, è stato approvato prima dalla Camera e quindi dal Senato, divenendo legge definitiva.
Parecchie le novità rispetto alla stesura iniziale, a partire dall’ampliamento delle possibilità e agevolazioni relativa alla rottamazione delle cartelle di Equitalia, di cui ci siamo occupati su TV 46/2016.
Sanatoria cartelle
Anzitutto, saranno ammesse alla definizione agevolata le somme iscritte nei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, e non più fino al 2015. Si ricorda che la norma non fa riferimento alla data di notifica della cartella al contribuente: ciò significa che potrà essere ammessa alla definizione agevolata anche una cartella notificata al contribuente dopo il 31/12/2016 a condizione che sia stata affidata ad Equitalia entro il la stessa data.
È stata inserita la possibilità di sanare anche i ruoli eseguiti direttamente dai Comuni oppure affidati ad agenti della riscossione diversi da Equitalia.
Altra novità riguarda la scadenza per la presentazione dell’istanza, che passa dal 23 gennaio al 31 marzo 2017.
Infine, sono state modificate le norme riferite al pagamento rateale: fissate nel decreto-legge originario nel massimo di 5, fermo restando l’obbligo di versare le prime tre entro la fine del 2017 per un importo pari al 70% del dovuto, mentre il restante si verserà in due rate nel corso del 2018.
Comunicazione Iva trimestrale
L’art. 4 del decreto-legge è titolato “Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione”, e al comma 1 sostituisce la norma (l’art. 21 del Dl. n. 78/2010), che disciplina il cosiddetto “spesometro”, e cioè la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, sino a qui prevista con cadenza annuale. Secondo le nuove disposizioni i soggetti passivi Iva devono trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio.
I dati, che dovranno essere inviati in forma analitica secondo modalità che saranno successivamente stabilite, dovranno comprendere almeno: a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b) la data e il numero della fattura; c) la base imponibile; d) l’aliquota applicata; e) l’imposta; f) la tipologia dell’operazione.
Viene poi aggiunto l’art. 21-bis, secondo cui i soggetti passivi Iva trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all’articolo 21 (vedi sopra), una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, fermi restando gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
L’agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente le risultanze dell’esame dei dati inviati, indicando se esiste coerenza tra i medesimi e i versamenti effettuati. Nei casi in cui emerge un risultato diverso, il contribuente ne viene informato e potrà fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Sanzioni
Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’articolo 21-bis è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
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