L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 27/3/2015, ha fornito alcuni chiarimenti sui nuovi casi di applicazione del “reverse charge” introdotti dalla Legge finanziaria 2015, con decorrenza dal 1° gennaio di quest’anno.
Il “reverse charge”, o inversione contabile, (art. 17 del Dpr. n. 633/72) è un modo di applicazione dell’Iva che sposta l’obbligo di assolvimento dell’imposta dal venditore di beni/prestatore del servizio all’acquirente/committente: il venditore/prestatore emette fattura senza Iva, il compratore/committente integra la fattura con l’Iva e la registra sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Se l’Iva è detraibile l’operazione risulta neutra, se non è detraibile, l’acquirente verserà l’imposta all’Erario, invece che al fornitore.
Ma quando tale meccanismo di inversione contabile riguarda le attività e i servizi prestati in campo agricolo? Chi è esonerato e chi no? A queste domande risponde la fiscalista Barbara Segato su Terra e Vita n. 16/2015.