Il reverse charge Iva in campo agricolo

I recenti chiarimenti applicativi dell’agenzia delle Entrate sull'estensione dell'applicazione del reverse charge Iva alla fornitura di servizi in agricoltura

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 27/3/2015, ha fornito alcuni chiarimenti sui nuovi casi di applicazione del “reverse charge” introdotti dalla Legge finanziaria 2015, con decorrenza dal 1° gennaio di quest’anno.

Il “reverse charge”, o inversione contabile, (art. 17 del Dpr. n. 633/72) è un modo di applicazione dell’Iva che sposta l’obbligo di assolvimento dell’imposta dal venditore di beni/prestatore del servizio all’acquirente/committente: il venditore/prestatore emette fattura senza Iva, il compratore/committente integra la fattura con l’Iva e la registra sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Se l’Iva è detraibile l’operazione risulta neutra, se non è detraibile, l’acquirente verserà l’imposta all’Erario, invece che al fornitore.
Ma quando tale meccanismo di inversione contabile riguarda le attività e i servizi prestati in campo agricolo? Chi è esonerato e chi no? A queste domande risponde la fiscalista Barbara Segato su Terra e Vita n. 16/2015.

 

Il reverse charge Iva in campo agricolo - Ultima modifica: 2015-04-16T14:24:37+02:00 da Dulcinea Bignami

1 commento

  1. SALVE, HO UN AZIENDA AGRICOLA IVA DA IVA PERTANTO DETRAGGO L’IVA SUGLI ACQUISTI.RICEVO UNA FATTURA CON IL REVERSE CHANGE CHE REGISTRO IN CONTABILITA’ INTEGRANDO L’IVA .HAI FINI DELLA LIQUIDAZIONE IVA , E’ GIUSTO CHE DEBBA VERSARE L’IVA INTEGRATA IN FATTURA ?

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