Nel decreto legge di fine agosto (Dl. n. 102/2013), la “sospensione” della prima rata dell'Imu 2013, diventa una “soppressione” limitatamente alle case di abitazione principale e relative pertinenze (escluse le case di lusso), i terreni agricoli e i fabbricati rurali strumentali.
Ma, come precisato nel testo del decreto, quella soppressa è solo la prima rata Imu dell'anno 2013. Per la seconda rata si vedrà: nel decreto non se ne parla e c'è solo un impegno verbale del Governo a sopprimere la seconda rata nell'ambito dei provvedimenti collegati alla prossima legge di stabilità.
Nemmeno una parola, nel testo del decreto, sulla sorte dell'Imu a partire dal 2014: l'imposta al momento non è soppressa (dovrebbe avvenire nell'ambito della legge di stabilità) né si conoscono i particolari della nuova “service tax” che, sempre nelle intenzioni verbali, dal 2014 dovrebbe sostituire Imu e Tares.
L'unica disposizione del decreto relativa all'Imu per l'anno 2014, è quella che esenta dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (per questi immobili, il decreto sopprime anche la seconda rata Imu per l'anno 2013).
Insomma, il cantiere è ancora aperto e quanti finora hanno parlato di soppressione definitiva dell'Imu hanno al più espresso delle buone intenzioni. Vediamo nel dettaglio i casi per i quali la prima rata dell'Imu 2013 è stata soppressa o deve invece essere versata.
Abitazione principale
Per quanto riguarda gli immobili a uso abitativo, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'Imu è soppressa solo per l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione).
Il decreto esclude invece dalla soppressione, anche se si tratta di abitazione principale, i fabbricati di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Fabbricati rurali
I fabbricati che hanno conservato i requisiti di ruralità beneficiano della soppressione della prima rata Imu 2013. Si tratta sia dei fabbricati rurali a uso abitativo qualora siano adibiti ad abitazione principale dell'imprenditore e dei suoi coadiuvanti familiari, sia dei fabbricati rurali strumentali (stalle, fienili, magazzini, serre, per ricezione agrituristica, uffici aziendali, ma anche le abitazioni utilizzate dai dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, regolarmente assunti).
Terreni agricoli
La soppressione della prima rata Imu 2013 riguarda tutti i terreni agricoli che sarebbero soggetti all'imposta, compresi i terreni non coltivati. Si ricorda che ai fini dell'Imu sono considerate terreni agricoli quelle aree fabbricabili che, essendo possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti all'Inps, sono utilizzate per l'esercizio delle attività agricole.
Altri immobili
Per tutti gli immobili soggetti all'Imu diversi da quelli sopra indicati, i contribuenti, che hanno già versato la prima rata Imu il 17 giugno, dovranno versare anche la seconda entro il 16 settembre. Oltre alle case di lusso, i casi sono i seguenti:
a) pertinenze della prima casa di abitazione che non possono seguire l'immobile principale;
b) seconde case tenute a disposizione;
c) aree fabbricabili non assimilate ai terreni agricoli;
d) opifici e capannoni di imprese industriali e commerciali, classificati nella categoria catastale D.
Irpef, come cambia
Vale la pena sottolineare che il decreto varato dal Governo non intacca minimamente il cosiddetto “principio di sostituzione”, secondo il quale se un immobile è assoggettato all'Imu non è assoggettato all'Irpef. Se ciò sarà confermato, nell'ipotesi in cui venisse soppressa anche la seconda rata Imu, per gli immobili interessati sarà dovuta l'Irpef (che, come è evidente, non è stata considerata nei calcoli degli acconti riferiti al 2013).