Via Imu dai terreni di Cd e Iap e Irap per le attività agricole

Imu
Stabilità 2016 - I principali provvedimenti fiscali per le imprese

Il disegno di legge di Stabilità presentato dal governo per l’anno 2016, dopo la consueta “navetta” tra i due rami del parlamento, e un paio di maxiemendamenti, è stato infine approvato con la L. n. 208 del 28 dicembre 2015.

Va subito detto che quanto il governo aveva proposto in materia di imposte per le imprese agricole è stato confermato.

L’unica eccezione riguarda l’abrogazione, prevista dal 2017, del regime di esenzione dall’Iva per i produttori agricoli: del passo indietro avevamo già avvisato i lettori riferendo dell’iter del disegno di legge. Il regime di esonero Iva, quindi, resta applicabile nel 2016 e anche negli anni seguenti.

I provvedimenti più importanti per il settore restano tuttavia senza dubbio quelli in materia di Imu, di Irap e di produzione di agroenergie: parleremo delle altre novità nel prossimo numero della rivista.

L’applicazione dell’Imu sui terreni agricoli a partire dal 2016 risulta ben definita: gli unici terreni agricoli che restano assoggettati all’Imu sono quelli che, non ricadenti nelle aree montane o di collina o non ubicati nelle isole minori, sono posseduti e condotti da soggetti che non possiedono la qualifica né di Cd né di Iap iscritti all’Inps.

I provvedimenti sull’Imu vanno inoltre opportunamente “collegati” a quelli sulla rivalutazione dei redditi dominicali e agrari dei terreni.

Va infatti ricordato che, ai soli fini delle imposte dirette, precedenti norme avevano stabilito che i redditi dominicali e agrari, già rivalutati rispettivamente dell’80% e del 70%, dovessero essere ulteriormente rivalutati:

a) per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai Cd e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, in misura pari al 5% per l’anno 2014, in misura pari al 10% per l’anno 2015;

b) per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi, in misura pari al 15% per l’anno 2014, in misura pari al 30% per l’anno 2015, e in misura pari al 7% per gli anni 2016 e successivi.

Orbene, la legge di Stabilità ha confermato che nei casi indicati alla lettera a) dal 2016 non è previsto alcuna rivalutazione, mentre nei casi indicati alla lettera b) dal 2016 i redditi dominicali ed agrari dovranno essere rivalutati non del 7%, ma del 30%.

 

Imu sui terreni di Cd e Iap iscritti all’Inps

Dal 2016 i terreni agricoli posseduti e condotti dai Cd e Iap, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, sono esenti dall’Imu.

Nel caso in cui un terreno agricolo sia esente da Imu, viene meno il cosiddetto “principio di sostituzione” e di conseguenza i relativi redditi dominicali saranno nuovamente assoggettati all’Irpef. Quindi, nel 2016 e anni successivi, i terreni posseduti e condotti da Cd e Iap iscritti all’Inps saranno assoggettati ai fini Irpef, oltre che al reddito agrario, anche al reddito dominicale, determinati senza alcuna ulteriore rivalutazione oltre a quella che si è dovuta applicare negli anni precedenti.

 

Imu sui terreni di montagna e collina

Dal 2016 sono esenti dall’Imu, a prescindere dai soggetti che li possiedono e/o li conducono, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. n. 984/77, secondo i criteri individuati dalla Circolare delle Finanze n. 9 del 14/6/93. Si tratta degli stessi terreni “montani” che erano esenti dall’Ici e che sono stati esenti dall’Imu fino a tutto il 2013. La circolare in questione, escludeva dall’Ici anche i terreni lasciati incolti o sui quali l’attività agricola fosse svolta in modo non imprenditoriale (piccoli appezzamenti o orticelli, coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa), sempre che tali terreni non fossero aree fabbricabili.

Anche per questi terreni viene meno il “principio di sostituzione” e quindi dal 2016, oltre che al reddito agrario, dovranno essere assoggettati al reddito dominicale.

Se tali terreni sono posseduti e condotti da Cd o Iap iscritti all’Inps, vale quanto detto nel paragrafo precedente. Se invece tali terreni sono posseduti da soggetti diversi, sia il reddito dominicale che il reddito agrario dovranno essere ulteriormente rivalutati, ai fini Irpef, del 30% rispetto ai valori definiti per l’anno d’imposta 2015.

 

Altri terreni esenti da Imu

Sempre dal 2016 sono inoltre esenti dall’Imu, a prescindere dai soggetti che li possiedono e/o conducono, i terreni agricoli:

a) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001;

b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Sul “principio di sostituzione” vale quanto detto sopra.

 

Abrogazione Irap “agricola”

Dal 2016 sono esenti dall’Irap i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del Dpr. n. 917/86 (Tuir), nonché per le cooperative e loro consorzi di cui all’art. 8 del Dlgs. n. 227/2001 e all’art. 10 del Dpr. n. 601/73. Si tratta, rispettivamente: a) delle cooperative che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali; b) le cooperative i cui redditi derivano dall’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché dalla manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci; coop. piccola pesca e loro consorzi.

Rimangono assoggettate a Irap con l’aliquota ordinaria le attività connesse di agriturismo, di allevamento di animali eccedente la potenzialità del terreno, di “produzione di beni” e fornitura di servizi con determinazione forfettaria del reddito.

 

Leggi l'articolo completo su Terra e Vita 02/2016 L’Edicola di Terra e Vita

Via Imu dai terreni di Cd e Iap e Irap per le attività agricole - Ultima modifica: 2016-01-13T18:44:22+01:00 da Sandra Osti

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome