Annuncio confermato (vedi TV 42/2016). Nel Disegno di legge di bilancio per l’anno 2017, che il governo ha finalmente depositato alla Camera dei Deputati, l’art. 11 prevede che: “Per gli anni 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 20 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari”.
Cosa significa nel concreto? Che nelle dichiarazioni dei redditi che si dovranno presentare negli anni 2018, 2019 e 2020 (riferite rispettivamente ai periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019) i redditi dominicali e agrari dei terreni dovranno essere indicati da tutti i contribuenti nel Quadro A (modello 730) o nel quadro RA (modello Unico). Tali redditi confluiranno nel quadro riassuntivo (modello 730-3 o quadro RN di Unico) alla voce Reddito Complessivo. Ma, per i soli Cd e Iap iscritti negli elenchi previdenziali dell’Inps, sarà previsto un apposito rigo in cui indicare di nuovo l’importo dei redditi dominicali e agrari che sarebbero soggetti all’Irpef: tali importi dovranno essere sottratti dal Reddito Complessivo, in modo da non concorrere a determinare il Reddito Imponibile (quello su cui in effetti si calcola l’imposta dovuta). Ciò avrà effetto non solo per l’Irpef statale, ma anche per quanto riguarda le addizionali regionali e comunali all’Irpef.
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