Il cosiddetto “ravvedimento operoso”, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte a partire dall’anno 2015, è uno strumento importante a disposizione dei contribuenti “distratti” in caso di ritardato pagamento o di ritardata presentazione di dichiarazioni.
Sono svariate le possibilità con le quali i contribuenti possono regolarizzare in modo “agevolato” errori, omissioni, mancati o insufficienti versamenti di imposte. Soprattutto, seppur limitatamente ai tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate (ma sono la gran parte) è stata eliminata la condizione per cui non era possibile utilizzare il ravvedimento se la violazione fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa, ovvero fossero formalmente iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento (ad es. notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari).
Comunque, l’utilizzo del ravvedimento da parte del contribuente non preclude all’amministrazione finanziaria la possibilità di iniziare o proseguire accessi, ispezioni, verifiche, controlli e accertamenti.
La sanzione ridotta
Di seguito elenchiamo le fattispecie di riduzione delle sanzioni:
- 3% nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione; se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; se non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o dall’errore;
- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale);
- 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di Iva, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
OPPORTUNITÀ
L’agenzia delle Entrate ricorda che il Dlgs. n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).
COME FARE
Il ravvedimento prevede che, oltre all’imposta dovuta, il contribuente versi gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, nonché la sanzione ridotta prevista dalla legge. Per i versamenti occorre utilizzare: a) il modello F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva e l’Irap; b) il modello F23 per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti; c) il modello F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.
Terra e Vita 23/2017 L’Edicola di Terra e Vita