Iva, percentuali di compensazione nella cessione di bovini e suini

agricoltura 4.0
Per il 2019 si applica nella misura del 7,65% per i bovini e del 7,95% per i suini. La decorrenza parte dal 1° gennaio 2019

È stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale del 4 giugno scorso, il dm 29 marzo 2019 che fissa le percentuali di compensazione da applicare alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina per l’anno 2019.

La legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) aveva previsto l’emanazione di un apposito decreto ministeriale al fine di innalzare, per le annualità 2018-2019-2020, le percentuali di compensazione in misura non superiore al 7,7% per i bovini e all’8% per i suini.

Il decreto ora pubblicato prevede, per l’anno 2019, l’applicazione delle seguenti percentuali:

- 7,65% per le cessioni di bovini (compreso il genere bufalo);

- 7,95% per le cessioni di suini.

Determinazione dell’ammontare Iva detraibile

L’innalzamento decorre dal 1° gennaio 2019, sebbene il decreto sia stato pubblicato solo nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia, considerato che le percentuali fissate coincidono con quelle dello scorso anno e che tale innalzamento era stato annunciato con una risposta ad un Question Time in Commissione Finanze, è probabile che i contribuenti ne abbiano già tenuto conto nelle liquidazioni periodiche Iva che hanno effettuato nei mesi precedenti.

Si ricorda che le percentuali di compensazione determinano l’ammontare dell’Iva detraibile per i produttori agricoli che applicano il regime speciale Iva di cui all’articolo 34 del dpr 633/72.

In questo regime, infatti, mentre l’imposta viene addebitata al cliente con l’aliquota ordinaria, la detrazione Iva si determina in misura corrispondente alle percentuali di compensazione, stabilite con apposito decreto ministeriale per categorie di prodotti, e applicate all’ammontare imponibile delle operazioni effettuate.

Quindi, qualora l'imposta assolta effettivamente sugli acquisti risulti inferiore a quella detraibile con le percentuali di compensazione, la differenza rappresenta una rendita fiscale per il produttore agricolo e quindi una sostanziale integrazione del prezzo.

Ecco come funziona la compensazione

Si consideri il seguente esempio al fine di comprendere il funzionamento delle percentuali di compensazione.

Si ipotizzi di effettuare una cessione di suini per 10mila €:

  • l’Iva da applicare sulla cessione è il 10%, quindi pari a 1.000 € (i suini sono compresi nel punto 2) della tabella A, parte III allegata al dpr 633/1972 che contiene l’elenco dei prodotti soggetti ad aliquota ridotta del 10% in luogo di quella ordinaria del 22%);
  • l’Iva ammessa in detrazione si determina applicando all’ammontare imponibile delle cessioni (quindi 10mila €, nell’esempio) la specifica percentuale di compensazione prevista per il bene oggetto di cessione (7,95% per i suini); l’iva detraibile, quindi, è pari ad euro 795;
  • l’iva dovuta è pari a 205 €, data dalla differenza tra l’Iva applicata sulle vendite (1.000 €) e quella detraibile determinata forfetariamente (795 €). L’Iva effettivamente assolta sugli acquisti è irrilevante.
Iva, percentuali di compensazione nella cessione di bovini e suini - Ultima modifica: 2019-06-07T15:18:34+02:00 da Alessandro Maresca

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome