Un decreto del Mipaaf del 3 febbraio scorso ha messo ordine nelle procedure in materia di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori (Op) di tutti i settori produttivi ad eccezione di quelli riguardanti:
a) prodotti del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola;
b) prodotti ortofrutticoli;
c) prodotti ortofrutticoli trasformati.
Per tali settori, infatti, sono intervenute discipline specifiche per cui sono stati stralciati dalla disciplina generale che ora riguarda tutte le altre produzioni agricole compresa quella del settore lattiero caseario, che peraltro presenta le novità di maggior rilievo.
Le associazioni dei produttori rappresentano, nella politica comunitaria, uno strumento fondamentale di regolazione dei mercati per garantire ai produttori un reddito equo per cui le norme previste per la loro costituzione e gestione, tendono al rafforzamento dell’offerta dei prodotti stessi sul mercato.
Sono sufficienti 5 produttori e 1 milione di valore minimo della produzione commercializzata per poter costituire una Op nei vari settori produttivi e tale ultimo valore si dimezza, e oltre, per alcuni comparti come il luppolo, il lino e la canapa, le piante officinali e il baco da seta, le carni ovine, l’apicoltura e i prodotti biologici.
I requisiti minimi previsti per la costituzione di un’Op in termini di numero minimo dei produttori aderenti e di volume minimo della produzione commercializzata vengono derogati nel caso di associazioni dei produttori nel settore lattiero. Infatti, qualora il riconoscimento sia richiesto da un’Op che negozia esclusivamente latte crudo dei propri aderenti, essa deve rappresentare una quantità minima di produzione pari a 4.500 t per il latte di vacca, 1.500 t per il latte di bufala e 900 t per il latte ovicaprino.
In tal caso le Op dimostrano, quale requisito specifico, di avere un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri aderenti, con l’esplicita indicazione del quantitativo di latte oggetto del mandato a vendere; tale quantità non può essere inferiore al 50% della quantità media di latte prodotta dal singolo produttore negli ultimi due anni. Quando l’Op è esclusivamente impegnata nell’allevamento di razze autoctone e/o in via di estinzione è previsto come requisito minimo un valore pari all’1% del numero complessivo dei capi dei singoli settori zootecnici, rapportato al territorio di riferimento.
Fra gli altri requisiti previsti per tutte le Op vi è quello di avere nell’oggetto sociale la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti, assicurando la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
garantire che il valore della produzione commercializzata proveniente dalla cessione o dal conferimento dei soci sia superiore al 50% della produzione commercializzata complessivamente dall’Op.
Leggi l'articolo completo su Terra e Vita 12/2016 L’Edicola di Terra e Vita