I Decreti del ministero del Lavoro del 29 luglio 2016 hanno confermato che gli importi relativi alle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali anche nel comparto agricolo sono gli stessi di quelli approvati con il Dm. 15 giugno 2015. Questo significa, come riporta una recente circolare Inail (n.37 del 21 ottobre scorso), che anche per l’anno 2016 sono confermati gli importi previsti dalla circolare Inail n.73 del 3/9/2015.
L’Inail ha anche ricordato che quest’anno, a differenza dei precedenti, non verranno effettuate operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso.
Per quanto attiene il comparto agricolo la retribuzione convenzionale annua per calcolare la liquidazione delle rendite per inabilità permanente è pari ad € 24.440,95 (Dm. 30 giugno 2015 – settore agricoltura).
Per i lavoratori subordinati a tempo determinato la liquidazione avverrà sulla retribuzione annua convenzionale (€ 24.440,95); mentre per i lavoratori assunti a tempo indeterminato il calcolo dovrà essere effettuato considerando la retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale che prevede un minimo pari ad € 16.195 e un massimo pari ad € 30.076,80. Invece per quanto attiene i lavoratori autonomi la retribuzione da considerare è pari al minimale previsto per i lavoratori dell’industria (€ 16.195,20).
Nel caso di assegno “una tantum” previsto in caso di morte spettante ai superstiti l’importo è pari ad € 2.136,50.
I riferimenti retributivi relativi all’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta sono pari ad € 42,41 per i lavoratori subordinati sia a tempo determinato che indeterminato e € 47,48 per i lavoratori autonomi.
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