È frequente, nelle nostre campagne, l’uso, da parte dei braccianti agricoli, della bicicletta per recarsi al lavoro.
Con recente circolare, l’Inail ha trattato la materia relativa agli infortuni in itinere (cioè occorsi al dipendente nel tragitto per recarsi o per uscire dal posto di lavoro) e in specie con l’utilizzo del “velocipede”.
L’occasione per la rilettura della materia è data dalla recente normativa: L. n. 221/2015, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (Art. 5, commi 4 e 5).
L’Inail, infatti, con circolare n. 14 del 24 marzo scorso, dispone le linee guida per la liquidazione degli infortuni sul lavoro causati dall’uso della bicicletta.
Sino alla nuova normativa, con riferimento particolare all’infortunio in itinere occorso facendo uso del velocipede, l’Inail “considerata la sempre maggiore attenzione a livello ambientale e sociale orientata a favore di una mobilità sostenibile aveva disposto “[…] che la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, costituisse discrimine ai fini dell’indennizzabilità soltanto quando l’evento lesivo si fosse verificato nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si fosse verificato su pista ciclabile o zona interdetta al traffico”; in pratica, sulla base di un’interpretazione estensiva dell’art.12 Dlgs.38/2000, l’Inail aveva stabilito che l’infortunio occorso su strada aperta al traffico di veicoli a motore dovesse essere indennizzato solo “in presenza delle condizioni necessarie per rendere necessitato l’uso della bicicletta”, mentre “dalla sussistenza di dette condizioni, si potesse prescindere qualora l’infortunio si fosse verificato in un tratto di percorso protetto”.
La legge di Stabilità 2016 ha, invece, superato il predetto e limitativo quadro interpretativo, stabilendo che “a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo”.
Vediamo, alla luce dell’esperienza fino ad oggi maturata, in sintesi......
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