L’agevolazione sull’acquisto di terreno, meglio nota come piccola proprietà contadina, ha agganciato il “milleproroghe”. Il provvedimento che proroga lo strumento al 31 dicembre 2010 è contenuto nel maxiemendamento approvato, con la fiducia, al Senato, e che è passato al varo finale della Camera entro il 28 febbraio. Alla fine dopo molti tentativi andati a vuoto è stato trovato il finanziamento di 40 milioni a carico del Fondo per la meccanizzazione.
La piccola proprietà contadina agevola gli acquisti a titolo oneroso di terreni agricoli effettuati da coltivatori diretti, Imprenditori agricoli professionali (Iap) e anche dalle società agricole aventi la medesima qualifica di cui al Dlgs n. 99/2004. Per poter invocare l’agevolazione, consistente nell’assolvimento dell’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa (168,00 euro) rimanendo dovuta la sola imposta catastale nella misura dell’1 per cento, occorre che l'acquirente rispetti determinati vincoli.
La norma completamente riscritta dispone che:
– l’agevolazione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e fino al 31 dicembre 2010;
– riguarda gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale;
– l’agevolazione riguarda anche le operazioni fondiarie operate attraverso l’Ismea;
– il beneficio consiste nella applicazione dell’imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa e quindi resta applicabile l’imposta catastale dell’uno per cento;
– gli onorari notarili sono ridotti alla metà;
– si decade dalla agevolazione se prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula gli acquirenti alienano volontariamente i terreni o cessano di coltivarli direttamente;
– sono fatte salve le norme di cui all’articolo 11, commi 2 e 3 del Dlgs n. 228/01 che dispongono il vincolo quinquennale di possesso del terreno e la facoltà di trasferirlo entro il predetto periodo vincolativo al coniuge, ai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo se ovviamente continuano a esercitare le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
– sono fatte salve le agevolazioni a favore delle società agricole di cui all’articolo 2, del Dlgs n. 99/2004.
Sembra che il legislatore abbia voluto svincolare l’agevolazione dalle norme «antiche» previste dalla legge n. 604/1954 le quali disponevano ulteriori vincoli quali:
a) l’acquirente deve essere persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla coltivazione della terra;
b) il fondo acquistato in aggiunta a eventuali fondi posseduti non deve eccedere di oltre un terzo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa del nucleo familiare. Queste condizioni non si applicavano agli imprenditori agricoli professionali come previsto dalla risoluzione della Agenzia delle entrate n. 350 del 29/11/2007
c) l’acquirente nel biennio precedente non deve aver venduto fondi rustici di superficie superiore a un ettaro;
d) decade dal beneficio l’acquirente che prima che sia trascorso il periodo di cinque anni alieni volontariamente il fondo ovvero cessi dal coltivarlo (è consentito il trasferimento a famigliari o a società di persone i cui soci siano famigliari, Rm n. 455/E dell’1/12/2008).
Dei precedenti vincoli rimane soltanto il divieto di inalienabilità e l’obbligo della coltivazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Sembrerebbe quindi che non sia più richiesta, nemmeno quando l’agevolazione è destinata ai coltivatori diretti, l’obbligo della manuale coltivazione del terreno nonché i limiti dimensionali che ne consentono la coltivazione diretta; inoltre è ininfluente che l’acquirente abbia ceduto terreni nel biennio precedente all’acquisto.
Soprattutto non sarebbe più necessario produrre il certificato rilasciato dagli uffici provinciali dell'Agricoltura attestante la sussistenza dei requisiti di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale necessari per usufruire del beneficio, con la relativa decadenza in caso di non produzione del predetto certificato entro tre anni dall’acquisto.
La nuova formulazione letterale della norma richiede quindi una riflessione volta a stabilire se si tratti veramente di una norma nuova sganciata dai vecchi e non più attuali vincoli.