Nuove disposizioni Inps su contributi e sanzioni

aliquote Inps
Con il messaggio n. 827/2025, la Direzione generale ha diffuso le disposizioni operative per la gestione del comparto «agricoltura»

Con il messaggio n. 827 del 6 marzo 2025, la Direzione generale Inps ha diffuso le disposizioni operative relative all’impiego delle nuove funzioni procedurali per la gestione del comparto «agricoltura».

Il messaggio riepiloga le modifiche alla tariffazione della contribuzione agricola e illustra il nuovo sistema sanzionatorio e di rateizzazione. Particolarmente rilevante è la disciplina prevista in materia di sanzioni nel settore agricolo.

Omissione contributiva

(Sanzioni civili per omissione contributiva – art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000)

Il nuovo regime sanzionatorio è applicabile a partire dalla contribuzione relativa al trimestre luglio-settembre 2024, con scadenza di pagamento fissata al 17 marzo 2025.

  • In caso di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza prevista, se effettuato entro 120 giorni, si applica una sanzione pari al Tur fino a un massimo del 40% della contribuzione dovuta. Oltre questo limite maturano interessi di mora.

  • Se il pagamento avviene oltre i 120 giorni, la sanzione sale al TUR maggiorato del 5,5%, sempre con il tetto del 40%. Anche in questo caso, oltre il limite si applicano gli interessi di mora.

Evasione contributiva

(Sanzioni civili per evasione contributiva – art. 116, comma 8, lett. b), legge n. 388/2000)

Il nuovo regime di ravvedimento operoso si applica ai periodi contributivi tardivi trasmessi spontaneamente entro 12 mesi dalla scadenza ordinaria. Le modalità previste sono le seguenti:

  • Se il pagamento avviene entro il termine indicato nella sezione «Modalità di pagamento» del nuovo avviso di tariffazione (allegato al messaggio), si applica una sanzione ridotta pari al TUR + 5,5%.

  • Se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dal suddetto termine, la sanzione è calcolata al TUR + 7,5%.

  • Il mancato pagamento entro 60 giorni comporta l’applicazione della sanzione ordinaria del 30% annuo, fino a un massimo del 60% dell’importo dei contributi. Superato tale limite, si applicano interessi di mora.

Accertamento contributivo

(Sanzioni civili in presenza di accertamento – art. 116, comma 8, lett. b-bis), legge n. 388/2000)

Le sanzioni previste dalla lettera b-bis si applicano agli accertamenti d’ufficio o verbali ispettivi notificati a partire dal 1° settembre 2024.

È prevista una riduzione del 50% delle sanzioni civili per omissione o evasione, a condizione che il pagamento sia effettuato integralmente entro 30 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento.

Oltre agli aspetti sanzionatori, il messaggio chiarisce anche:

  • le modalità di adeguamento automatico dell’estratto conto aziendale;

  • i nuovi prospetti inclusi nell’avviso di tariffazione;

  • le regole per il calcolo delle quote integrative/associative;

  • l’introduzione di nuovi codici tributo;

  • le novità riguardanti la gestione dei crediti e delle rateazioni.

Misure agevolate per le aziende agricole colpite dall’alluvione

Con ulteriore comunicazione del 7 marzo 2025, l’Inps ha illustrato le procedure relative alle riduzioni contributive (analoghe a quelle previste per le zone svantaggiate) per le aziende agricole di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, insediate nei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023.

In particolare, la nota chiarisce le modalità di pagamento per i primi due trimestri del 2024, precedentemente oggetto di sospensione. L’importo dell’esonero dovuto (rubricato come «Emilia 2024») per il I e II trimestre 2024 è rilevabile dall’estratto conto aziendale.

Il pagamento deve avvenire utilizzando le codeline originarie, già comunicate in sede di tariffazione e presenti nel Cassetto previdenziale aziendale. Le aziende potranno anche integrare la contribuzione INPS con quella accessoria.

Per quanto riguarda il III trimestre 2024, l’Inps ha già adeguato la tariffazione alle nuove modalità.

Nuove disposizioni Inps su contributi e sanzioni - Ultima modifica: 2025-04-15T17:43:05+02:00 da Marco Pederzoli

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