L'inps con la circolare n. 60 del 16 marzo scorso ha fornito chiarimenti applicativi in merito alla possibilità di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti relativi a persone iscritte a più forme di assicurazione obbligatoria per IVS (lavoratori dipendenti), lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata. L’istituto si è soffermato sulle novità apportate dalla legge di Stabilità 2017 che prevede possano cumulare periodi assicurativi non coincidenti anche i seguenti soggetti:
- iscritti alle casse di previdenza degli iscritti agli ordini o albi professionali;
- coloro che intendono conseguire la pensione anticipata;
- coloro che hanno raggiunto i requisiti per ottenere il diritto autonomo al trattamento pensionistico.
Il legislatore ha stabilito che coloro che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione prima del 1°/1/2017, e il cui procedimento amministrativo non sia terminato, hanno la possibilità di accedere al trattamento pensionistico in cumulo rinunciando alla domanda di pensione in totalizzazione.
Le domande presentate a partire dal 1°/1/2017 dovranno seguire la nuova disciplina; quelle invece presentate entro il 31/12/2016, se hanno i requisiti previsti dalla normativa in vigore fino a tale data, dovranno seguire le disposizioni vigenti a quella data; invece se le domande presentate entro il 31 /12/2016 non hanno i requisiti previsti a quella data verranno esaminate considerando la disposizione di legge in vigore dal 1°/1/2017.
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