La prelazione agraria e gli eredi del coltivatore diretto

prelazione
Una sentenza di Cassazione su un’azione di retratto. La sussistenza dei requisiti va dimostrata in capo al de cuius

Con una recente sentenza (n. 17009 del 20/8/2015) la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del diritto di prelazione in agricoltura (e di quello, susseguente, di riscatto – o retratto – qualora non sia stata seguita la procedura di legge per consentire l’esercizio della prelazione).

Nella sentenza vengono affrontate due questioni, la prima tutt’altro che nuova (la giurisprudenza al riguardo può ritenersi consolidata) sicché forse nemmeno varrebbe la pena di parlarne se non fosse che nella pratica si tende a dimenticare o a sottovalutare che la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente, richiesta dall’art. 8/1° comma L. n. 590/65, costituisce una delle condizioni per l’esercizio dell’azione di prelazione (o riscatto). Ne discende che, pur se si tratta di un fatto negativo (“non avere venduto” - per cui dovrebbe valere l’antico detto latino negativa non sunt probanda) la prova della sua sussistenza fa carico a chi esercita il relativo diritto. Prova da fornire “mediante l’allegazione di fatti positivi contrari, anche per mezzo di testimoni o presunzioni” con esonero dal relativo onere solo nel caso che controparte abbia dato espressamente per ammessa la circostanza o implicitamente con “un’impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione della stessa”. Comunque nulla più di un utile richiamo.

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La prelazione agraria e gli eredi del coltivatore diretto - Ultima modifica: 2016-06-30T10:24:42+02:00 da Sandra Osti

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