Non contrasta con la normativa dell'Unione europea sui marchi dop, igp e stg la legge della regione siciliana n. 3 del 2022.
Un provvedimento che ha previsto l'istituzione del registro regionale dei prodotti a denominazione comunale (De.co.) quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione, in particolare, delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali.
Lo rende noto un comunicato della Corte Costituzionale.
La Consulta, con sentenza n. 75 del 2023 (redattore Giovanni Amoroso) ha dichiarato non fondata l'impugnativa del Governo, affermando che «la denominazione comunale (De.co.) è un’”attestazione di identità territoriale” destinata a individuare l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto tipico con il territorio comunale».
«Non si tratta di un marchio, come tale attestante la qualità, e quindi le de.co. non interferiscono con le denominazioni registrate a livello europeo (dop, igp e stg), né hanno un effetto equivalente a una restrizione quantitativa nel mercato interno».
La sentenza ricorda che anche altre leggi regionali hanno istituito registri di denominazioni comunali.