I redditi fondiari comprendono terreni (il cui reddito è distinto in dominicale e agrario) e fabbricati, come risultano dai rispettivi catasti.
Ai soli fini delle imposte i redditi dei terreni, dominicale e agrario, devono essere rivalutati, rispettivamente, dell’80% e del 70% e, così aumentati, concorrono a formare il reddito complessivo (L. 662/96). La rivalutazione va applicata sia nel caso in cui i redditi dei terreni corrispondano esattamente a quelli risultanti in catasto, sia nel caso in cui si debba procedere all’autoclassamento.
La rivalutazione totale quindi, raggiungerà, per il reddito dominicale il 95%, per il reddito agrario l’85%.
Tuttavia la legge prevede una rivalutazione inferiore, pari al 5%, per i redditi dominicali e agrari dei terreni agricoli e dei terreni non coltivati, se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. In tali casi, quindi, la rivalutazione totale sarà pari all’85% per il reddito dominicale, e al 75% per il reddito agrario.
La qualifica di Cd o di Iap necessaria per l’applicazione della rivalutazione ridotta è accertata tramite l’iscrizione agli elenchi previdenziali dei lavoratori autonomi agricoli gestiti dall’Inps. La legge, infine, ha disposto che dell’ulteriore rivalutazione si debba tener conto in sede di determinazione degli acconti d’imposta dovuti per il 2013.
Dal punto di vista pratico, ne consegue che:
a) l’ulteriore rivalutazione dovrà essere applicata in sede di denuncia dei redditi da presentare nel 2014 riferita all’anno 2013 (e, quindi, anche a quelle che si presenteranno nel 2015 e 2016 rispettivamente riferite agli anni 2014 e 2015);
b) in occasione della determinazione degli acconti eventualmente dovuti per le imposte dirette del 2013, da versare nel corso dello stesso anno 2013, non ci si potrà basare sulle risultanze della dichiarazione dei redditi conseguiti nell’anno 2012, ma si dovrà effettuare un calcolo apposito simulando l’applicazione dell’ulteriore rivalutazione ai redditi dominicali ed agrari.
Società agricole, stop alla tassazione catastale
La legge di Stabilità dispone anche l’abrogazione della facoltà, riservata alle sole società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e cooperative, in possesso della qualifica di “società agricole” di optare per la determinazione del proprio reddito su base catastale. La possibilità di esercitare l’opzione era stata prevista dall’art. 1 della L. n. 296/2007, e dal relativo regolamento applicativo di cui al Dm n. 123 del 29 settembre 2007.
Va considerato che, secondo quanto previsto dal Dpr. n. 442/97 che disciplina in generale la materia delle opzioni per regimi fiscali, la società che abbia effettuato l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale vi sarebbe rimasta vincolata per almeno un triennio. Trascorso tale periodo minimo, la permanenza nel regime prescelto sarebbe restata valida per ciascun anno successivo fino a quando la società avesse proseguito ad applicare concretamente il regime catastale.
La norma abrogativa, invece, stabilisce espressamente che le opzioni già esercitate comunque cesseranno di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta 2015 e che, per gli acconti dovuti riferiti allo stesso anno 2015, occorrerà tenere conto che i redditi non potranno più essere determinati catastalmente.
Gasolio agevolato
La legge di Stabilità interviene sulle norme sul gasolio agevolato per usi agricoli.
Le regioni, ai fini dei controlli, dovranno utilizzare i dati desunti dal Sian e l’estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti non potrà essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale.
Infine i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato sono ridotti per l’anno 2013 del 10% e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del 5%.
Allegati
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