Entro il mese di febbraio di ogni anno è possibile effettuare la registrazione cumulativa di tutti i contratti d’affitto di fondi rustici stipulati nell’anno precedente in forma verbale o per scrittura privata non autenticata, secondo quanto previsto dalla L. n. 448/98, art. 7, c. 8.
La norma dispone che per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l’obbligo della registrazione può essere assolto presentando all’ufficio del registro, entro il mese di febbraio, appunto, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell’anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l’oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.
Questa possibilità costituisce un’alternativa alla regola generale per cui i contratti d’affitto di beni immobili (ivi compresi i contratti d’affitto di fondi rustici) devono essere registrati entro il termine fisso di 30 giorni, dalla data di formazione dell’atto per i contratti scritti, dalla data di inizio della loro esecuzione per i contratti verbali.
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