Registro titolari effettivi, comunicazione entro l’11 dicembre

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Solo alcune realtà agricole sono interessate all’obbligo. Non lo sono, infatti, le società semplici e le ditte individuali

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha recentemente attivato il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni necessario per popolare il Registro dei titolari effettivi, istituito per la trasparenza nella proprietà delle entità giuridiche e per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. (Decreto Mimit 9/10/2023)

Soggetti obbligati alla comunicazione

L’identificazione certa del titolare effettivo costituisce un tassello determinante per garantire la trasparenza delle attività ed evitare che vi siano imprese “di copertura” che, nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile individuare il beneficiario degli introiti economici derivanti dall’esercizio dell’attività. La nozione di titolare effettivo è contenuta nella normativa antiriciclaggio (art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007) che lo qualifica come la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. Quindi lo status di titolare effettivo non è mai attribuibile ad un soggetto giuridico, ma ricade sempre su una o più persone fisiche.

I soggetti obbligati alla comunicazione delle informazioni relative ai propri titolari effettivi sono individuati dall’art. 21, comma 1, del citato decreto antiriciclaggio, nel quale non si fanno distinzioni riguardo al comparto economico di appartenenza; quindi, sono potenzialmente coinvolte anche le imprese agricole.

Tuttavia, l’obbligo di comunicazione è rivolto esclusivamente alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e le persone giuridiche private iscritte nel Registro delle persone giuridiche private presso Prefetture, Regioni o Province autonome.

Si tratta quindi di Società a Responsabilità Limitata (SRL), Società per Azioni (SPA), Cooperative, associazioni e fondazioni riconosciute, oltre a trust. Diversamente, non sono obbligati a comunicare la titolarità effettiva, le realtà imprenditoriali giuridicamente meno complesse, largamente diffuse in agricoltura, quali le società di persone (quindi Società Semplici, Società in Nome Collettivo e Società in Accomandita Semplice), le imprese individuali e le associazioni non riconosciute.

Criteri per individuare il titolare

Nel caso delle imprese dotate di personalità giuridica, il primo criterio per individuare la titolarità effettiva è il c.d. “criterio della proprietà”. Nello specifico, la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica o la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% posseduta per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Il secondo criterio è il c.d. “criterio del controllo”, il quale dispone che nelle ipotesi in cui l'esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo. Nel caso di associazione o fondazione riconosciuta, sono titolari effettivi i fondatori, i beneficiari, ovvero i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Termini per la comunicazione

Per le imprese costituite alla data del 9 ottobre 2023, la comunicazione va presentata entro l’11 dicembre 2023. Oltre a questa “prima” comunicazione, è previsto l’obbligo di comunicare anche eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione.

Infine, indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità, è prevista una comunicazione periodica ogni anno a conferma dei dati e delle informazioni, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. Per le imprese dotate di personalità giuridica è comunque prevista la possibilità di effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Invio della comunicazione

La comunicazione del titolare effettivo è da inviare telematicamente all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente (ossia ove l’impresa o la persona giuridica privata hanno la propria sede oppure, nel caso di trust, nella provincia in cui è stato costituito) tramite l’ambiente di compilazione DIRE (o software di terze parti) e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da uno degli amministratori con firma digitale. E’ previsto il pagamento del diritto di segreteria pari ad euro 30.

Clicca per vedere il decreto  

Registro titolari effettivi, comunicazione entro l’11 dicembre - Ultima modifica: 2023-11-23T09:40:50+01:00 da Alessandro Maresca

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