Con un provvedimento del Direttore generale dell’agenzia delle Entrate dello scorso 30 giugno sono stati definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del Dlgs. n. 127/2015.
Il provvedimento interesserà anche quei distributori automatici posti in uso da aziende agricole per la vendita del latte, attività che risulta in espansione in varie aree urbane.
Infatti, i distributori automatici (ribattezzati “vending machine”) oggetto del provvedimento sono costituiti da ogni “apparecchio automatizzato che eroga prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo”.
La fonte normativa stabilisce che dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi Iva che effettuano la vendita al dettaglio prevista dall’articolo 22 del Dpr. n. 633/72 (legge Iva), possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi: la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Quella che per la generalità dei soggetti dal 1° gennaio 2017 è solo una facoltà, è invece un obbligo per coloro che svolgono l’attività di erogazione di beni e servizi mediante “vending machine”.
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