La Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010 ha pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 24 luglio 2009, con il quale vengono emanate le modalità attuative della legge n. 296/06 in materia di promozione del sistema agroalimentare italiano all’estero.
Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (n. 296/06), aveva previsto incentivi fiscali alla internazionalizzazione del sistema agroalimentare. In particolare, ai commi da 1088 a 1090, viene previsto un credito d’imposta di un importo pari al 50% del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa, in mercati esteri. L’agevolazione riguarda gli investimenti realizzati in eccedenza rispetto alla media di quelli analoghi fatti nei tre periodi di imposta precedenti ed è efficace per i periodi d’imposta 2008 e 2009. Vengono richiamate inoltre le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legge 357/94 (prima legge Tremonti).
Sotto il profilo soggettivo l’incentivo riguarda le imprese, anche cooperative, operanti nel settore agricolo e agroalimentare che, negli esercizi 2008 e 2009, effettuano investimenti in attività di promozione pubblicitaria sui mercati esteri. In ordine agli anni oggetto della agevolazione la emanazione tardiva del decreto (datato 24 luglio 2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 2010) crea una molta confusione. Infatti viene saltato l’anno 2007 che invece secondo la legge n. 296/06 era previsto e il decreto attuativo fa riferimento soltanto agli anni 2008 e 2009
Per determinare l’ammontare dell’incentivo fiscale occorre confrontare gli investimenti in attività promozionale su mercati esteri realizzati nel periodo di imposta e nei due successivi con la media di investimenti analoghi realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. Pertanto, ai fini della determinazione dell’agevolazione per il periodo d imposta 2009, la media riguarderà gli investimenti effettuati nel periodo 2006-2008.
In ogni caso il comma 1090 precisa che possono beneficiare dell’incentivo fiscale alla internazionalizzazione delle imprese agricole e agroalimentari anche quelle che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, purché fossero già in attività al primo gennaio 2007. In tal caso la media da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al primo gennaio 2008 o 2009. In sostanza per i contribuenti in attività da meno di tre anni si deve assumere la media facendo riferimento agli anni di attività precedenti a quello dell’investimento (uno o due anni che diverranno comunque tre nel 2009).
L’articolo 1 del provvedimento fissa la natura degli investimenti agevolabili da effettuare in Stati membri o in paesi terzi. Si tratta delle spese intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità definito come prodotto che soddisfa i criteri dettati dall’articolo 32 del regolamento Ce n. 1698/2005. Quindi rientrano nella agevolazione le campagne pubblicitarie e di promozione attuate mediante comunicazione diretta, quali la stampa, i cartelloni pubblicitari, messaggi televisivi, le ricette culinarie, l’organizzazione di eventi e di promozione di fiere, le manifestazioni e varie azioni di comunicazione diretta rivolte ai consumatori stranieri.
Sono agevolate le spese sostenute per la locazione e l’installazione di stand e per i servizi forniti anche da consulenti esterni. Sono invece non agevolate le spese sostenute per l’esportazione vera e propria di prodotti agricoli all’estero.
L’istanza per il credito d’imposta deve essere trasmessa a mezzo raccomandata al ministero delle Politiche agricole e alimentari, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, Ufficio Saco XI che ne attesta l’avvenuta presentazione. Il ministero esamina le istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione ed entro sessanta giorni dalla presentazione comunica l’accettazione o il diniego del contributo per carenza dei presupposti o per l’esaurimento dei fondi stanziati. Viene previsto un altro decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del primo decreto attuativo (quindi entro il 19 febbraio 2010) con il quale verrà approvato il modello da utilizzare per la redazione della domanda fissando i dati che devono essere contenuti nella medesima. Un ulteriore decreto fisserà l’esaurimento dei fondi.
L’ammontare complessivo del credito d’imposta, fruito nel periodo d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale il credito è concesso, nonché nelle dichiarazioni dei redditi nelle quali il credito d’imposta è utilizzato; quindi nel 2010 potrà essere concesso, e nello stesso anno e in quelli successivi potrà essere utilizzato.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato soltanto in compensazione di altre imposte o contributi a debito ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997. In sostanza mediante il credito d’imposta potranno essere non versate le imposte dirette che risulteranno dalle dichiarazione, l’Iva, l’Irap e i contribuiti previdenziali dei lavoratori dipendenti o del titolare limitatamente alle imprese individuali.
L’articolo 5 del decreto 24 luglio 2009 dispone che il credito d’imposta non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte dirette e dell’Irap. Quindi le imprese agroalimentari tassate a bilancio, non dovranno assoggettare a imposte la sopravvenienza attività corrispondete al credito d’imposta. Inoltre il credito d’imposta non rileva ai fini del rapporto per la deduzione delle spese generali in presenza di proventi esenti.
Il credito d’imposta del 50% a fronte dei predetti investimenti pubblicitari si calcola nel seguente modo.
Esempio: anno 2009 investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2009 pari a 20mila euro
– anno 2008 investimenti di 4mila euro
– anno 2007 investimenti di 5mila euro
– anno 2006 investimenti Zero euro
Media anni precedenti: 3mila euro
Calcolo: 20.000 euro meno 3mila euro = 17mila x 50% = € 8.500 euro
L’importo di 8.500 euro potrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi del 2010 se verrà approvato dal ministero delle Politiche agricole e quindi indicato nel modello F24 per la compensazione.