Il Governo, nella riunione del 10 giugno scorso, ha approvato la bozza di schema di decreto legislativo che integra, e in gran parte modifica, le disposizioni dei decreti legislativi del Jobs act (Dlgs. n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2016); in particolare, aderendo alle pressioni sindacali, il Consiglio dei Ministri ha modificato le norma sui c.d. voucher.
Il sistema normativo definito dal Dlgs. n. 81/2015 (artt. 48 e 49) è stato sostanzialmente modificato, irrigidendo le regole e discriminando ulteriormente il settore agricolo.
Non agricoli / professionisti
In primo luogo, similarmente a quanto avviene per il lavoro intermittente, la nuova norma prevede che il datore di lavoro / committente interessato alla prestazione con lavoro accessorio (appunto il voucher) è obbligato, almeno 60 minuti prima dell’inizio del lavoro, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (il nuovo ente ispettivo previsto dal Jobs act), mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.
Datori di lavoro agricoli
I committenti imprenditori agricoli sono viceversa tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità sopra viste, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.
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