Il prossimo 17 dicembre partono infatti tutti gli adempimenti previsti a carico delle aziende datrici che, nell’ultimo anno, abbiano assunto ed impiegato almeno 50 lavoratori subordinati (in media) vuoi con contratti a termine o tempo determinato vuoi con contratti a tempo indeterminato.
In rapporto a ciò tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di attivare opportuni canali interni di segnalazione la cui gestione potrà essere a cura di un soggetto od ufficio interno (se autonomo e dedicato) con personale formato. In alternativa le funzioni gestorie si potranno delegare ad un operatore esterno. In precedenza tale obbligo era già decollato, il 15 luglio 2023, per i datori di lavoro con oltre 250 dipendenti.
Garanzia di riservatezza
Il canale dedicato di segnalazione ha la funzione di garantire la riservatezza circa l’identità del lavoratore ma anche delle altre persone coinvolte. La norma (art. 4 del dlgs. 24/2023) prevede che il predetto canale informativo potrà essere concretamente messo in funzione “sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015” (successivamente all’adozione dello stesso ma antecedentemente all’attivazione).
Conseguentemente i datori di lavoro interessati hanno l’onere di predisporre una informativa, ad uso sindacale, circa la attivazione del canale di whistleblowing cui potranno seguire incontri di approfondimento e chiarimento. Qualora i sindacati non chiedano un incontro o chiarimenti tale fase sarà solamente eventuale.
Coinvolgimento dei sindacati
Il datore dovrà quindi inviare la citata nota informativa alle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa o Rsu) ovvero se inesistenti alle associazioni sindacali (territoriali) più rappresentative (comparativamente) sul piano nazionale firmatarie.
Per il settore agricolo quindi l’informazione andrà inviata alle strutture provinciali e/o territoriali di Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil (per il personale operaio) e anche alla Confederdia per il caso del personale impiegatizio ( impiegati, quadri e dirigenti).
Requisito dimensionale
La norma non è chiara per quanto attiene il fondamentale requisito dimensionale aziendale, poiché non sono previste specifiche indicazioni relativamente al computo dei dipendenti. Si ricordi che nel settore agricolo ciò è di estremo rilievo poiché il 90 % dei contratti sono a tempo determinato. Onde determinare il requisito numerico dei 50 dipendenti (in rapporto all’ULA - unità lavorativa equivalente) in presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato, o a tempo parziale anche se a tempo indeterminato, sarà da valutare (salvi diversi orientamenti provenienti da parte dell’amministrazione pubblica) la “effettiva occupazione”. In pratica si dovrà tener conto del numero di lavoratori a tempo determinato e/o a part time (proporzionalmente), sulla base della concreta durata dei rapporti di lavoro.
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alla determinazione della dimensione aziendale
Comparto agricolo
Per il personale agricolo a tempo determinato andranno computate quindi le giornate prestate nell’anno in relazione alle giornate annue teoriche e cioè convenzionalmente stabilito in 312 (il risultato è arrotondato per difetto o per eccesso se il primo decimale è inferiore o superiore a 0,5).
In concreto, perciò, entro il prossimo 17 dicembre 2023, le aziende rientranti nel requisito numerico avranno l’onere di creare il predetto canale interno di segnalazione anche utilizzando un fornitore esterno. Dovranno anche indicare, per la gestione delle segnalazioni, un responsabile (interno od esterno), spedire alle organizzazioni sindacali una esauriente informativa circa l’adozione del canale di whistleblowing e comunicare la implementazione del predetto canale al personale in forza.
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