Pac, ancora un altro nuovo decreto

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Novità per riserva nazionale, premi zootecnici, pascoli. E proroga domande al 15 giugno

Il ministro delle Politiche agricole ha firmato l’ennesimo decreto sull’attuazione della riforma della Pac (d.m. n. 1922 del 20/3/2015) che modifica ed integra i precedenti decreti.

Siamo ormai al 5° decreto di attuazione della Pac (tab. 1), con una serie nuove disposizioni su: riserva nazionale, premi zootecnici, greening, pascoli, ecc. Assistiamo quindi all’emanazione di un nuovo decreto, approvato con gravissimo ritardo, frutto di una grande confusione e inefficienza con cui le istituzioni italiane (Ministero, Regioni, Agea) stanno gestendo l’avvio della riforma della Pac.

In questo scenario, una notizia positiva è la proroga della scadenza della presentazione della domanda di aiuto per i pagamenti diretti dal 15 maggio 2015 al 15 giugno 2015.

Cessioni per compravendita o affitto

In caso di cessione totale dell’azienda per compravendita la domanda di prima assegnazione dei diritti è presentata dal cessionario. In tal caso è necessaria un’apposita autorizzazione da parte del cedente. Invece, in caso di cessione parziale dell’azienda per compravendita la domanda di prima assegnazione dei diritti è presentata dal cedente.

In caso di cessione dell’azienda con contratto di affitto, la domanda di prima assegnazione dei diritti è presentata sempre dal cedente.

Successioni mortis causa

In caso di morte di un agricoltore, avvenuta tra il 15 maggio 2014 e il 15 maggio 2015, gli eredi hanno la facoltà di esigere a proprio nome il numero e il valore dei diritti all’aiuto alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda in origine.

Nel caso in cui gli eredi non possiedano il requisito di “agricoltore attivo”, tali diritti all’aiuto possono essere comunque trasferiti per compravendita o affitto. In altre parole, l’erede può vendere o affittare i terreni e i “titoli da ricevere”, anche se non è “agricoltore attivo”.

Riserva nazionale

La domanda per l’accesso alla riserva nazionale è ammissibile per una superficie minima richiesta pari a 1 ettaro. Invece la domanda di aiuto ai pagamenti diretti può essere presentata per una superficie minima di 0,5 ettari.

Per l’accesso alla riserva nazionale, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l’agricoltore detiene in proprietà o in affitto l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica (ovvero al 15 maggio 2015, che sarà prorogato al 15 giugno 2015).

L’accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta. Questo vincolo vale anche nel caso in cui l’agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una persona giuridica.

Prati permanenti

Il mantenimento dei prati e pascoli permanenti è uno dei tre impegni del greening.

Gli Stati membri devono assicurare che il rapporto tra “prati e pascoli permanenti” e la “superficie agricola totale” non diminuisca in misura superiore al 5%. L’impegno deve essere assicurato a livello nazionale. L’agricoltore deve rispettare i seguenti vincoli:

  1. nelle zone ecologicamente sensibili, gli agricoltori non possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti;
  2. nelle altre zone, gli agricoltori possono convertire i prati e pascoli permanenti, solo dopo l’autorizzazione di Agea.

Ai fini di dimostrare e gestire questo impegno del greening, è istituito il registro nazionale dei prati e pascoli permanenti, presso il SIAN.

Premi zootecnici

I premi zootecnici sono percepiti dagli allevatori in base ai capi ammissibili in ogni anno solare, quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre; ad esempio, il premio alla vacca nutrice o alla vacca da latte è percepito se la vacca ha partorito nell’anno solare; idem, i premi alla macellazione sono percepiti in base ai capi macellati nell’anno solare.

I premi alla vacca nutrice o alla vacca da latte sono percepiti se i capi sono iscritti nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine nell’anno di riferimento, a partire dalla data di iscrizione. Ad esempio, se il capo è stato iscritto a giugno 2015, il premio è percepito se la vacca ha partorito dopo questa data. Le razze ammissibili devono essere disponibili nella Banca dati nazionale (BDN), nell’ambito di un elenco delle razze ammissibili (tab. 2).

Olivi bio esclusi dal premio

Il d.m.n. 6513 del 18/11/2014 ha previsto un premio all’olivicoltura di rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale (circa 130 €/ha) per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità ufficialmente riconosciuti, su tutto il territorio nazionale.

Il d.m. n. 1922 del 20/3/2015 prescri le superfici che aderiscono ai disciplinari di produzione ai sensi del Reg. 1151/2012 (Dop e IGP).

Pertanto le superfici ad olivicoltura biologica sono escluse dal premio.

Articolo 68 e greening

Qualora il rispetto degli obblighi relativi al greening non consenta il mantenimento dell’impegno assunto per l’avvicendamento biennale dell’articolo 68, tale impegno si intende comunque soddisfatto.

Questo norma consente di evitare il conflitto tra il greening e l’articolo 68, per gli agricoltori che devono chiudere l’avvicendamento biennale.

Titoli di conduzione 2006-2013

Il d.m. n. 1922 del 20/3/2015 presenta anche alcune norme per superare i problemi sorti dalla cosiddetta “operazione bonifica”. Infatti i controlli avviati nel corso del 2013 avevano evidenziato alcune carenze nella dichiarazione di possesso di alcune superfici agricole.

Al tal fine, il decreto prevede che, per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006-2013, l’assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all’agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti.

A tal fine gli Organismi pagatori comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro 30 giorni, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati.

Questa norma consente di sbloccare le situazioni in cui sono incappati tanti agricoltori, che hanno presentato domande di aiuto su terreni con titoli di conduzione non controfirmati dai proprietari.

Pascoli magri 2014

Il d.m. n. 1922 del 20/3/ 2015 prevede anche alcune norme per superare i problemi sorti dall’ammissibilità dei pascoli magri con pascolamento di terzi nel 2014. Si tratta di tre decisioni:

-   le superfici dichiarate come pascolate da terzi nella domanda unica 2014 non sono considerate ai fini del percepimento degli aiuti nel 2014;

-   non si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. 1122/2009 per dichiarazione eccessiva;

-   l’importo degli aiuti riferito a tali superfici concorre a determinare il valore unitario iniziale dei titoli, ma solo in via provvisoria, in attesa della definizione dei contenziosi pendenti.

In altre parole, le superfici pascolate da terzi nel 2014 non vengono pagate, ma non si applicano le sanzioni per dichiarazione eccessiva. Infatti il Reg. 1122/2009 prevede che, se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie. Questa norma non si applica alle superfici pascolate da terzi nel 2014.

Ad esempio, una domanda di aiuto 2014 con 100 ettari di seminativi e 100 ettari di superfici pascolate da terzi, viene pagata per i 100 ettari di seminativi.

Gli importi dei titoli abbinati superfici pascolate da terzi nel 2014 concorrono alla determinazione dei titoli 2015-2020, ma in via provvisoria, in attesa dell’esito dei ricorsi.

Visualizza l'articolo di Terra e Vita n. 13/2015 completo di tabelle

Pac, ancora un altro nuovo decreto - Ultima modifica: 2015-03-26T10:46:33+01:00 da Sandra Osti

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