La nuova Pac 2023-2027 prevede una condizionalità rafforzata, come corrispettivo per il percepimento del nuovo pagamento di base.
La nuova condizionalità si articola su 11 Criteri di gestione obbligatori (Cgo) e 9 Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa). Rispetto alla Pac 2015-2022, i Cgo passano da 13 a 11 e le Bcaa passano da 7 a 9.
L’attenzione degli agricoltori si concentra su due Bcaa e precisamente:
- Bcaa 7: Rotazione delle colture, che sostituisce e modifica la “diversificazione delle colture”, prevista dal greening;
- Bcaa 8: che in parte riprende gli impegni delle Ecological focus area (Efa), previste dal greening.
Queste due Bcaa hanno un impatto notevolissimo sulle scelte degli agricoltori e hanno suscitato grandi preoccupazioni, soprattutto per il divieto di monosuccessione.
Le deroghe alle Bcaa 7 e 8
Per il 2023, i problemi e i vincoli della Bcaa 7 e 8 sono totalmente risolti in quanto è intervenuta una deroga con il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che sancisce la possibilità per gli Stati membri di decidere, entro il 28 agosto 2022, di derogare, per l’anno di domanda 2023, all’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme Bcaa) numero 7 e 8.
Questa deroga è intervenuta al fine di conservare il potenziale di produzione alimentare agricola dell’Unione, per accrescere l’approvvigionamento alimentare, messo in pericolo dagli shock dei costi dei fattori della produzione e dal conflitto Russia-Ucraina.
Il Ministro delle politiche agricole ha dato seguito all’attuazione al Reg. 2022/1317, tramite il Decreto Ministeriale n. 362512 del 23 agosto 2022 che prevede deroghe per l’Italia riguardanti l’applicazione delle Bcaa 7 e 8 per l’anno di domanda 2023.
Vediamo nel dettaglio i contenuti delle Bcaa 7 e 8 con le rispettive deroghe per l’anno di domanda 2023.
La Bcaa 7: rotazione sui seminativi
La Bcaa 7 sostituisce e modifica l’impegno del greening sulla diversificazione, che era stato fortemente criticato dagli agricoltori, in quanto obbligava a praticare 2-3 colture nei loro seminativi.
La Bcaa 7 è tuttavia molto più impattante, in quanto obbliga gli agricoltori alla rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse (riso).
La rotazione consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura interessa anche le eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo.
La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro) è considerata, ai fini della presente Bcaa, come monosuccessione dello stesso cereale.
In altre parole, la successione di due colture (mais-mais o grano duro-grano duro) non rispetta la condizionalità. Tuttavia una coltura secondaria, che completa il ciclo produttivo (es. una coltura intercalare, non da sovescio), consente di interrompere la successione; ad esempio, loietto-mais nello stesso anno a cui segue loietto-mais, rispetta la condizionalità.
Sono esentate le aziende:
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.
- certificate in conformità al Reg. (Ue) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e le coltivazioni sommerse.
La deroga alla Bcaa 7
Per l’anno di domanda 2023, non si applica l’obbligo della rotazione sui seminativi e quindi non si applica il divieto di monosuccesione della coltura sulla stessa parcella.
Bcaa 8: 4% di aree non produttive
La Bcaa 8 prevede una percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi, a livello di azienda agricola, destinata ad aree ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, attraverso:
- mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
- divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
La percentuale minima al 4% dei seminativi deve essere destinata ad aree ed elementi non produttivi, raggiungibile anche mediante il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio. Quindi sono escluse le colture azotofissatrici per soddisfare la Bcaa.
Sono esentate le aziende:
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino a 10 ha.
La deroga alla Bcaa 8
La Bcaa non viene derogata integralmente, ma solamente per il primo requisito della Bcaa 8, che riguarda i terreni lasciati a riposo (non gli altri elementi non produttivi).
Per l’anno di domanda 2023, i terreni lasciati a riposo ai fini della Bcaa 8 possono essere coltivati e quindi destinati a fini produttivi, solo per fini di destinazione all’alimentazione umana. A tal fine, il Reg. 2022/1317 e il Decreto Ministeriale n. 362512 del 23 agosto 2022 escludono la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida.
In altre parole, la deroga al primo requisito della Bcaa 8, prevede che si applichi:
- esclusivamente ai terreni lasciati a riposo (non ad altri elementi non produttivi);
- e che, tali terreni, non siano utilizzati per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida, dato che tali colture non sono per lo più destinate alla produzione umana.
In sintesi, il Reg. Ue 2022/1317 deroga per il 2023 l’obbligo dei terreni a riposo, come era già avvenuto per il 2022 in cui erano stati derogati alcuni impegni del greening.
Il decreto consente di evitare la rotazione dei seminativi soggetti a tale obbligo e, allo stesso tempo, permette, come per il 2022, l’utilizzazione dei terreni lasciati a riposo a fini produttivi per l’alimentazione umana, derogando il rispetto della Bcaa 8.
Nessuna deroga è prevista per le misure agroambientali della politica di sviluppo rurale.