Dopo tre anni di trattative, il 25 giugno 2021 e dopo l’ennesimo trilogo, i colegislatori dell’Unione europea (Parlamento e Consiglio) hanno raggiunto un accordo sui tre regolamenti per la riforma della Pac 2023-2027.
Triloghi o trielli sulla Pac?
Ricordiamo che il percorso legislativo a Bruxelles prevede una procedura ordinaria che coinvolge le tre Istituzioni comunitarie:
- la Commissione che ha potere di proposta, si è espressa con la Comunicazione del 1° giugno 2018;
- il Consiglio e il Parlamento, che hanno potere legislativo, hanno approvato la loro proposta, rispettivamente il 21 e il 23 ottobre 2020 (tab. 1).
A novembre 2020 sono iniziati i triloghi che si sono conclusi con l’accordo del 25 giugno 2021; in autunno saranno approvati i regolamenti, prima al Parlamento europeo e poi al Consiglio Ue.
A seguire, gli Stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per presentare alla Commissione i loro progetti di piani strategici nazionali. La Commissione avrà poi sei mesi di tempo per valutare e approvare i piani, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 (tab. 1).
Vediamo i punti principali dell’accordo sulla nuova Pac.
Articolo pubblicato sulla rubrica Primo piano di Terra e Vita
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L’articolazione dei nuovi pagamenti diretti
La Pac 2023-2027 classifica i pagamenti in cinque tipologie (tab. 2):
- sostegno al reddito di base al reddito per la sostenibilità;
- sostegno ridistributivo complementare;
- sostegno complementare per i giovani agricoltori;
- regimi per il clima e l’ambiente (eco-schemi);
- sostegno accoppiato al reddito.
C’è la possibilità facoltativa per lo Stato membro di prevedere un pagamento forfettario specifico per i piccoli agricoltori, sostitutivo di tutti i pagamenti diretti, la cui definizione dovrà essere riportata nel Piano strategico della Pac.
Pagamento di base, titoli e convergenza interna della Pac
Il nuovo pagamento di base potrà essere erogato secondo due modalità:
1. pagamento annuale uniforme per ettaro ammissibile senza titoli;
2. pagamento annuale sulla base di titoli all’aiuto: i titoli attuali verranno ricalcolati nel 2023.
Se gli Stati membri optano per la seconda modalità, dovranno continuare il processo di convergenza interna dei pagamenti diretti a decorrere dal 2023, in modo che, al più tardi entro il 2026, tutti gli agricoltori possano avere almeno un valore dei titoli pari all’85% del valore medio nazionale.
Nella Pac attuale, tutti gli agricoltori possiedono titoli di valore pari ad almeno il 60% del valore medio nazionale.
Dal 2023 al 2026, quindi, i titoli di valore basso aumenteranno, mentre i titoli di valore elevato diminuiranno.
Comunque, anche nel 2026, il valore dei titoli sarà differenziato in base al loro valore storico, seppure le differenze si assottigliano considerevolmente.
Pagamento ridistributivo
L’accordo prevede un pagamento redistributivo obbligatorio di almeno il 10% della dotazione nazionale dei pagamenti diretti.
Gli Stati membri potranno essere esentati da tale obbligo se dimostrano di aver adempiuto alla redistribuzione del sostegno al reddito mediante altri interventi/strumenti del I° pilastro che perseguono lo stesso obiettivo.
In altre parole, gli Stati membri devono garantire la redistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle più piccole o medie sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile, con un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore.
Eco-schemi
La decisione sugli eco-schemi era la più attesa, visto che il precedente trilogo era fallito principalmente su questo tema.
L’accordo prevede che il 25% della dotazione per i pagamenti diretti sia destinata agli eco-schemi per tutto il periodo, con una certa flessibilità: nei primi due anni 2023 e 2024, gli Stati membri hanno la possibilità di impiegare solo il 20%, utilizzando la differenza (tra il 20 e il 25%) nei pagamenti diretti disaccoppiati.
In altre parole, l’accordo prevede un periodo di “apprendimento”, per il 2023 e il 2024, con una “soglia” minima del 20%, che prevede tre meccanismi di compensazione:
1. compensazione nel I° pilastro fino alla fine del periodo (2023-2027) attraverso il loro impiego per il rafforzamento degli eco-schemi;
2. trasferimento temporaneo obbligatorio al II° Pilastro per il sostegno di misure classificate come a favore dell’ambiente e clima;
3. perdita dei fondi (per la differenza non utilizzata) .
L’elenco degli eco-schemi comprende la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione della biodiversità, la riduzione dei pesticidi e la conservazione delle risorse idriche.
Gli Stati membri potranno istituire un sistema a punti per valorizzare gli eco-sistemi in base alle loro ambizioni.
Giovani agricoltori
L’accordo prevede che gli Stati membri definiscono i giovani agricoltori con un limite massimo di età tra i 35 e i 40 anni.
Gli Stati membri devono dedicare almeno un importo equivalente al 3% dei loro pagamenti diretti per i giovani agricoltori nel primo, nel secondo o in entrambi i pilastri con uno o più dei seguenti tipi di interventi:
- sostegno complementare al reddito dei giovani agricoltori nel primo pilastro;
- insediamento di giovani agricoltori nel secondo pilastro;
- investimenti da parte di giovani agricoltori nel secondo pilastro.
Sostegno accoppiato
Gli Stati membri potranno concedere fino al 13% della dotazione dei pagamenti diretti agli aiuti accoppiati.
Tale dotazione può essere aumentata fino al 2% a condizione che sia destinata al sostegno delle colture proteiche (tab. 2).
Gli interventi stabiliti dagli Stati membri devono servire ad aiutare i settori e le produzioni o i tipi specifici di agricoltura volti affrontare le difficoltà o le difficoltà che incontrano, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità.
A titolo di deroga per le colture proteiche, gli Stati membri non sono tenuti a dimostrare tali difficoltà.
Capping e degressività, i vincoli della Pac
Gli Stati membri possono scegliere di applicare una riduzione dei pagamenti diretti fissando un tetto massimo agli aiuti diretti a 100.000 euro.
Inoltre, possono anche applicare una riduzione fino all’85% per importi superiori a 60.000 euro.
Prima di applicare le riduzioni, gli Stati membri possono contemplare la sottrazione di tutti gli stipendi, salari e costi gli stipendi legati ad un’attività agricola dichiarata dall’agricoltore, comprese le imposte e i contributi connessi, inclusi i costi della manodopera familiare.
Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è utilizzato principalmente per il finanziamento del sostegno redistributivo e successivamente di altri interventi appartenenti ai pagamenti diretti disaccoppiati.
Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare tipi di interventi nell’ambito del secondo pilastro.
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Condizionalità rafforzata: rotazione e superfici non produttive
La condizionalità della nuova Pac 2023-2027 sarà rafforzata rispetto a quella del periodo 2015-2022, in quanto include gli impegni (rivisitati) del greening e anche nuovi impegni come la condizionalità sociale.
Il punto più rilevante e innovativo è quello della rotazione, che è inserito nella sezione Bcaa 8.
La rotazione consiste in un cambio di coltura a livello di parcella (salvo in caso di colture pluriennali, graminacee e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo), comprese le colture secondarie opportunamente gestite.
Sulla base della diversità dei metodi di coltivazione e delle condizioni agro-climatiche, gli Stati membri possono comunque autorizzare nelle regioni interessate altre pratiche di rotazione rafforzata delle colture con le leguminose o di diversificazione delle colture.
Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo della rotazione:
- se più del 75% dei seminativi è utilizzato per la produzione di graminacee o altre piante erbacee da foraggio, a superfici non coltivate o utilizzate per la coltivazione di leguminose o soggetto a una combinazione di tali usi;
- se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituito da prati permanenti, è utilizzato per la produzione di graminacee o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte del ciclo colturale, o è soggetto a una combinazione di tali usi;
- con una superficie a seminativo fino a 10 ettari.
Gli Stati membri possono introdurre un limite massimo di superficie coperta da una singola coltura per evitare grandi superfici a monocoltura.
Gli agricoltori che producono con metodo biologico certificato saranno considerati conformi a questo standard BCAA.
Altro punto di grande dibattito sulla condizionalità sono le superfici non produttive a finalità ambientale, che sostituiscono le attuali Efa.
L’accordo siglato prevede una quota minima di almeno il 4% della superficie a seminativi dell’azienda agricola deve essere dedicata a superfici e caratteristiche non produttive, compresi i terreni lasciati a riposo.
Conservazione delle caratteristiche del paesaggio: divieto di tagliare siepi e alberi durante la stagione riproduttiva e di allevamento degli uccelli.
Condizionalità sociale, una new-entry per la Pac
La condizionalità sociale è entrata nella nuova Pac, sotto la spinta delle organizzazioni dei lavoratori, fortemente sostenuta dal Parlamento europeo. Per gli agricoltori che non rispettano norme fondamentali relative alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori agricoli e alla sicurezza e salute sul lavoro, gli Stati membri devono garantire l’applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive.
L’accordo prevede l’attuazione volontaria nel 2023 e l’attuazione obbligatoria nel 2025.
Misure agro-ambientali del secondo pilastro
Un elemento importante dell’accordo riguarda l’obbligo di destinare almeno il 35% dei fondi per lo Sviluppo Rurale a misure ad alto valore ambientale, tra cui agricoltura biologica, silvicoltura, difesa integrata dalle specie nocive, ma anche misure volte a migliorare il benessere animale o a supportare le aree svantaggiate.
La dimensione ambientale della Pac è quindi in crescita sia nel primo pilastro, con gli eco-schemi e la condizionalità rafforzata, sia nel secondo pilastro.
Le Ocm: ortofrutta, vite e olio
Per quanto riguarda l’ortofrutta, che includerà anche il mais dolce, il sostegno dell’Ue è confermato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da una Op.
Tale limite viene innalzato al 4,5% del valore della produzione commercializzata nel caso di Aop, e al 5% nel caso di Op e Aop transnazionali. In aggiunta, un top-up dello 0,5% verrà riconosciuto a tutte le Op e Aop che mettano in campo interventi legati al raggiungimento degli obiettivi ambientali. Una quota minima di fondi pari al 2% dovrà essere dedicata a interventi di ricerca e sviluppo, così come il 15% ad interventi ambientali.
In merito al settore vitivinicolo, il sostegno dell’Ue è confermato a 323,88 milioni per l’Italia.
Gli Stati membri dovranno assicurare che almeno il 5% dei fondi siano indirizzati ad almeno un intervento volto a raggiungere gli obiettivi in materia di tutela dell’ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi produttivi, riduzione dell’impatto ambientale del settore vitivinicolo dell’Unione, risparmio ed efficientamento energetico.
Il sistema di autorizzazioni all’impianto per i vigneti viene esteso fino 2045, rispetto all’attuale scadenza prevista per il 2030, con l’obbligo per la Commissione di redigere due valutazioni sul funzionamento, una nel 2028 e la seconda nel 2040.
Relativamente al settore dell’olio d’oliva, il sostegno dell’Ue per l’Italia è confermato a 34,59 milioni di euro annui, che verrà limitata al 30% del valore della produzione commercializzata dalle Op e Aop per il 2023 e 2024, al 15% per il 2025 e 2026, e al 10% per il 2027.
Come al solito siamo in una enorme confusione, ma credo che lo facciano apposta per non farci capire niente e dipendere completamente da addetti ai lavori professionali burocratizzati. Grazie