Entro il 31 dicembre 2021, come previsto dalla normativa Ue, il Piano Strategico per la Pac (Psp) era stato inviato alla Commissione europea.
Il 31 marzo 2022 la Commissione europea aveva inviato all’Italia una serie molto ampia di osservazioni. Da aprile a ottobre 2022, il Ministero delle politiche agricole e le Regioni hanno lavorato per la revisione e il completamento del Psp, che sarà inviato definitivamente alla Commissione europea entro ottobre.
Articolo pubblicato sulla rubrica La Pac sotto la lente di Terra e Vita
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Il Psp è un documento importantissimo poiché definisce le scelte nazionali della politica agricola dei prossimi cinque anni (2023-2027) e quindi come saranno impiegati i 33,5 miliardi di euro assegnati all’Italia, pari a 7,3 miliardi di euro l’anno.
Gli ecoschemi
Nelle scelte nazionali del Psp, la decisione più complessa e dibattuta ha riguardato gli ecoschemi. Il Reg. Ue 2021/2115 prevede che gli Stati membri attivino un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l’ambiente (“regimi ecologici”) alle condizioni stabilite dal regolamento e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della Pac.
Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro o capo ammissibile sotto forma di:
- a) pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito; o
- b) pagamenti totalmente o parzialmente compensativi dei costi supplementari sostenuti e del mancato guadagno.
Il Psp prevede cinque tipologie di eco-schemi, strettamente correlate e integrate con la condizionalità rafforzata.
Agli ecoschemi l’Italia ha destinato il 25% delle risorse del Psp (percentuale minima obbligatoria, come sancisce il Reg. Ue 2021/2115), pari a 875,5 milioni di euro, suddivisi per ognuna delle cinque tipologie. Più precisamente, il 41,5% all’Eco-schema 1, il 17,8% all’Eco-schema 2, il 17,3 % all’Eco-schema 3, il 18,6% all’Eco-schema 4 e il 5% all’Eco-schema 5 (tab. 1).
Gli ecoschemi hanno una finalità ambientale, in linea con la Strategia Farm to Fork, e – secondo le scelte nazionali – si rivolgono alla zootecnia, alle colture arboree, agli oliveti paesaggistici, ai sistemi foraggeri estensivi e agli impollinatori, con pagamenti e impegni specifici (tab. 2).
Gli agricoltori possono cumulare il pagamento di più ecoschemi, se possiedono i requisiti e rispettano i relativi impegni, eccetto l’Eco 2 e l’Eco 5 “arboree” che non sono cumulabili tra loro.
Eco-schema 1, zootecnia
L’Eco-schema 1 “Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico-resistenza e il benessere animale” prevede due livelli di impegno (tab. 3):
- Livello 1, relativo al rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici) diverse per tipologie zootecniche;
- Livello 2, per gli allevamenti che si impegnano al rispetto di obblighi specifici nel settore del benessere animale (adesione al sistema Sqnba) e svolgono per l’intero ciclo o una parte di esso, pascolamento o allevamento brado di bovini e suini.
Il sostegno per entrambi i livelli è concesso per tutte le Uba oggetto d’impegno come pagamento annuale sotto forma di pagamento aggiuntivo al sostegno di base.
L’accesso al livello 1 di questo ecoschema è fattibile per quasi tutte le aziende zootecniche, se adottano una gestione sanitaria razionale. L’accesso al livello 2 è molto selettivo, perché richiede animali al pascolo e l’adesione e certificazione al nuovo Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (Sqnba).
Eco-schema 2, colture arboree
L’Eco-schema 2 “Inerbimento delle colture arboree” è destinato alle superfici occupate da colture permanenti legnose agrarie (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, noccioleti, ecc.) e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida (tab. 4).
Vengono concessi 120 €/ha aggiuntivi al sostegno di base se, sulle superfici aderenti all’ecoschema, sono rispettati gli impegni di inerbimento, spontaneo o artificiale, dell’interfila, o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma, tra il 15 settembre e il 15 maggio dell’anno successivo; di non lavorazione del suolo nell’interfila, fatta salva la pratica del sovescio; di limitazione ulteriore e progressiva dell’uso di fitosanitari sull’intero campo e durante tutto l’anno; gestire la copertura vegetale erbacea mediante operazioni di trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea, senza asportazione della vegetazione erbacea dal terreno.
L’accessibilità a questo ecoschema è praticabile a quasi tutte le coltivazioni arboree, in quanto già oggi adottano tale pratica, che viene incentivata con impegni rafforzati (limitazione dell’uso di fitofarmaci e non asportazione della vegetazione).
Eco-schema 3, oliveti paesaggistici
L’Eco 3 “Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico” si rivolge a tutte le superfici olivetate che aderiscono già all’Eco 2, con una densità da un mino di 60 fino a 300 piante per ettaro (fino a 400 piante per ettaro su disposizione motivata delle Regioni).
A queste superfici viene concesso un aiuto di 220 €/ha, se rispettano gli impegni specifici relativi alla potatura biennale delle chiome, secondo criteri stabiliti, e al divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione (tab. 5).
L’accesso a questo ecoschema è relativamente semplice e automatico, con particolare attenzione alla potatura biennale delle chiome, che non è una pratica consueta per molti olivicoltori.
Eco-schema 4, sistemi foraggeri estensivi
L’eco-schema 4 “Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento” prevede un sostegno alle superfici a seminativo in avvicendamento di colture leguminose e foraggere, nonché da rinnovo, con l’impegno alla gestione dei residui con un’ottica di carbon sink.
L’avvicendamento prevede due categorie di colture:
- leguminose, foraggere e da rinnovo, che non hanno limiti di avvicendamento, cioè possono succedere a loro stesse sulla stessa parcella;
- altre colture, principalmente cereali a paglia, che non possono succedere a loro stesse, cioè non si possono seminare per due anni consecutivi i cereali a paglia sulla stessa parcella.
Sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell’anno.
Sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata (tab. 6).
Rientrano nell’avvicendamento anche i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi.
Fatta eccezione per le aziende zootecniche, è necessario effettuare l’interramento dei residui.
A queste superfici a seminativo in avvicendamento viene concesso un pagamento di 110 €/ha, che però potrebbe essere largamente inferiore (40-50 €/ha) vista l’ampia superficie a seminativi accessibile all’eco-schema.
L’adesione all’eco-schema 4 non consente all’agricoltore di usufruire della deroga per il 2023 sulla rotazione (Bcaa 7), quindi i beneficiari sono obbligati a rispettare la norma della condizionalità sulla rotazione delle colture.
Infatti, la condizionalità ha valore di “baseline” del pagamento sugli ecoschemi e sugli interventi Aca i cui impegni hanno la Bcaa 7 come impegno di base (si paga ciò che è superiore agli impegni di baseline).
Pertanto, gli agricoltori che beneficiano di Eco 4 non possono utilizzare la deroga della Bcaa 7.
Eco-schema 5, impollinatori
L’eco-schema 5, “Misure specifiche per gli impollinatori” rende ammissibili le superfici a seminativo o occupate da colture arboree permanenti. Su tali superfici devono essere rispettati gli impegni relativi al mantenimento, tramite la semina con metodi che non implichino la lavorazione del suolo, di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanee o seminate (senza lavorazione del suolo).
A questa copertura non deve essere eseguita nessuna operazione di asportazione, sfalcio, trinciatura o sfibratura, per tutto il periodo che va dalla germinazione al completamento della fioritura. Inoltre, gli impegni relativi al quinto eco-schema prevedono che il controllo avvenga solo meccanicamente o manualmente, senza l’utilizzo di diserbanti chimici. I prodotti fitosanitari non sono mai consentiti su tutta la superficie a seminativo, come anche nelle colture arboree o mellifere durante la fioritura, mentre, durante il resto dell’anno. Le superfici a seminativo che rispetteranno questi impegni avranno diritto a un premio medio annuale di 500 €/ha, mentre le colture arboree di 250 €/ha (tab. 7). Leggi anche:
Salve,
l’ecoschema 5 vale anche per gli agricoltori in regime biologico?
Grazie.
Salve, c’è un numero minimo di specie da inserire all’interno del mix che si va a seminare?