La cambiale agraria compie cent’anni

cambiale agraria
Di solito ha un tasso più favorevole rispetto ai prestiti ordinari. Come funziona, cosa finanzia e come potrebbe evolvere

La cambiale agraria è una forma tecnica di affidamento prevista dall’articolo 43 del Testo unico bancario (D. Lgs. 385/93), le sue caratteristiche sono descritte in esclusiva nel comma 4. Ma la prima forma fu istituita con Regio Decreto n. 1985 del 15/10/1925 per permettere di sostenere le spese di conduzione sia dei proprietari che dei coloni. In occasione del centenario vediamo quindi cos’è e come funziona. Si tratta di un affidamento (debito che sorge in capo all’azienda richiedente) finalizzato alla conduzione dell’attività agricola, riconducibile al finanziamento di spese di gestione e acquisto mezzi tecnici.

Le operazioni di credito agrario, definito a sua volta come particolare operazione di credito, devono essere finalizzate ad attività di conduzione o di investimento a favore di aziende agricole o della pesca, su attività principali o connesse o collaterali.

Nel comma 4 non si fa esplicito riferimento ad altre forme tecniche di affidamento per le aziende agricole e della pesca ma si richiama la possibilità, non l’obbligo, di utilizzare la cambiale agraria. Pertanto la caratterizzazione dell’affidamento finanziario non riguarda esclusivamente l’utilizzo della cambiale agraria. Possono essere utilizzate altre forme tecniche di breve o media durata, compreso il ricorso a garanzie forti. Le forme tecniche devono tuttavia richiamarsi alla finalizzazione in un contesto di particolare forma di credito.

Come funziona e cosa finanzia

Nello specifico oggetto della cambiale agraria deve essere indicato lo scopo del finanziamento (finalizzazione esplicita), le garanzie che lo assistono e il luogo dell’iniziativa finanziaria. A completamento del dettato normativo si esplicita che la cambiale e agraria per ogni effetto di legge è equiparata alla cambiale ordinaria.
La stessa forma tecnica cambiaria è prevista da ben prima del Tub. Si è affermata come forma tecnica di breve termine (massimo 18 mesi) fin dal 1928. In particolare i coloni avevano necessità allora di sostenere spese per la conduzione dell’annata agraria ricorrendo anche al debito. La modalità di rimborso era legata all’annata agraria, la cambiale agraria veniva regolata con il retratto a seguito del conferimento del raccolto.

A distanza di cento anni il concetto di intervento tramite anticipazione di spese conduzione permane ben radicato nel contesto creditizio all’agricoltura. La cambiale è utilizzata in risposta alle esigenze di liquidità che sorgono nella conduzione dell’annata agraria, per sostenere le spese d’acquisto dei mezzi tecnici. Il fatto che le spese di interesse siano anticipate all’erogazione e il rimborso solitamente venga fatto entro i dodici mesi successivi, comporta una modalità di fruizione adeguata e ben calibrata sull’annata.

Il privilegio legale

A favore del profilo fiduciario sorge implicitamente il privilegio legale. Per ogni cambiale agraria emessa da banche o intermediari finanziari abilitati (gli unici previsti sono i consorzi agrari), l’articolo 44 del Tub prevede il privilegio legale su frutti pendenti o credito da essi rivenienti. È previsto pertanto che la cambiale si porti dietro una garanzia reale basata su privilegio rispetto a favore dell’emittente. Per questa ragione solitamente il tasso di interesse applicato è più favorevole rispetto alle forme di finanziamento ordinario.

Come dovrebbe essere per il futuro

Per i prossimi cento anni pertanto è auspicabile che la cambiale agraria permanga in questa logica di fruizione. Cioè legata a una ciclicità di conduzione in rispetto dall’avvio dell’annata agraria e della sua conclusione, con emissione e rimborso in un arco temporale coerente. Per quanto riguarda la percentuale rispetto alla Plv (produzione lorda vendibile) e i costi di conduzione (complessivi) è ragionevole non superare il 70%.

Compete quindi al funzionario bancario o al funzionario del consorzio agrario adeguare l’offerta a una ciclicità coerente e specifica. Spiegando correttamente le ragioni di tale modalità. Agire con emissioni di cambiali agrarie a favore di agricoltori che devono sostenere spese per investimenti è dannoso.

Non è auspicabile utilizzare la cambiale agraria per sostenere investimenti appoggiandosi sul presunto “rinnovo” dell’effetto a fine periodo di fruizione. A parte l’impropria definizione di “rinnovo” è proceduralmente non corretto spesare investimenti con uno strumento finanziario di breve termine.
La speranza è che al 2125, ci ritroveremo per valutare questi ulteriori cento anni di utilizzo con l’esclusività sul breve termine, a supporto del ciclo annuale di conduzione agricola.

La cambiale agraria compie cent’anni - Ultima modifica: 2025-07-04T08:34:25+02:00 da Simone Martarello

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