Sono in corso gli accertamenti: agricoltori o richiedenti aiuti Pac su titoli accoppiati a terreni di cui avevano dichiarato di avere la disponibilità, ma che in realtà i legittimi proprietari non avevano mai affittato agli stessi.
Il fenomeno si registra da anni, dalla prima riforma Pac e dall’introduzione dei titoli accoppiati alle superfici, ma ora, quello che sembrava un fenomeno isolato si è rivelato essere la punta di un iceberg tanto da interessare anche i servizi comunitari.
Come nasce la frode - La frode “inizia” con la ricerca, nelle banche dati catastali e dell’Agea che gestisce gli aiuti Pac, di particelle catastali di terreni non accoppiate a nessuna domanda di aiuto in quanto “dimenticate” dai proprietari per vari motivi (decesso, cambio di residenza o semplice disinteresse per gli aiuti comunitari).
In seguito, si crea una falsa documentazione che attesta la cessione dei terreni con un contratto di affitto, comodato, o altra forma, per un periodo variabile da pochi mesi a uno o più anni.
Le indagini, ancora in corso nonché molto estese, stanno cercando di accertare come possa essere così facile navigare nelle banche dati catastali e dell’Agea alla ricerca di particelle “dormienti” e soprattutto come la frode possa essere stata favorita da buchi nella rete dei controlli. Un punto debole può essere il fatto che se le particelle fraudolentemente presentate nella richiesta di aiuto non vanno “in supero” con le analoghe particelle presentate dal legittimo proprietario, non è possibile scoprire facilmente la frode. Ma anche il controllo dei fascicoli aziendali che contengono in forma cartacea e originale i titoli di disponibilità delle particelle potrebbero presentare qualche lacuna che gli inquirenti stanno cercando di scoprire.
Una “amnistia” - La situazione sembra tuttavia ormai sfuggita di mano ad Agea e agli altri organismi pagatori regionali oltre che al Mipaaf per cui si cercano soluzioni “transitorie” che però sono vere e proprie sanatorie o meglio amnistie all’insegna di “chi ha avuto ha avuto……”.
L’art. 9 del decreto “Disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura” (art.9, Decreto Mipaaf 20/3/2015) afferma infatti che, per gli ultimi cinque anni, gli aiuti erogati a seguito di questo tipo di frode si intendono regolarmente concessi se i legittimi proprietari non presentano una formale opposizione una volta avvertiti dall’Agea dell’uso fraudolento delle loro particelle catastali! Quindi, con la disposizione “transitoria”, per ora gli agricoltori furbi e tutti coloro che hanno partecipato alla frode non subiscono alcuna sanzione.
L’art. 9 del Decreto ministeriale stabilisce infatti testualmente che “per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006-2013, l’assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all’agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. A tal fine gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, anche mediante l’utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro 30 giorni dalla comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati”.
In definitiva i legittimi proprietari devono sottoporsi a una procedura di tipo perentorio per affermare i loro diritti e, se non lo fanno, lasciano la possibilità ai frodatori di continuare a presentare le domande false con l’unico contentino che, i falsi contratti di gestione non costituiranno titolo per costituire una legittima conduzione dei terreni. A meno che non si pensi a modificare il codice civile e in particolare le norme sul diritto di usucapione !!!!
Nuovi contenziosi - Ma il legislatore non ha disciplinato i casi che saranno probabilmente numerosi, dei legittimi proprietari che, dopo aver manifestato la loro opposizione, richiederanno il pagamento degli aiuti illegittimamente erogati a un altro soggetto. Non è certo ipotizzabile che si tratti di un contenzioso esclusivamente di natura civilistica tra due soggetti privati, e cioè da un lato l’indebito percettore degli aiuti e, dall’altro, colui che li rivendica ora legittimamente, ma coinvolgerà sicuramente gli organismi pagatori ai quali verrà fatta la prima richiesta di restituzione.
Mipaaf e Agea hanno però fretta di definire questa triste vicenda: il d.m. stabilisce che per esprimere il dissenso o il consenso è sufficiente che solo uno degli aventi diritto manifesti espressamente la propria volontà dichiarando di agire in nome e per conto anche degli altri aventi diritto. Anche in questo caso non si può escludere l’apertura di lunghi contenziosi.