Obbligatorio indicare l'origine in etichetta

Olio d’oliva. Varato il DM nazionale

Varato dalla Conferenza Stato-Regioni il testo del decreto che recepisce l'obbligo di indicare in etichetta l'origine dell'olio. Il provvedimento dopo la registrazione della Corte dei conti entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Varato dalla Conferenza Stato–Regioni il decreto che disciplina in Italia l’obbligo di indicare in etichetta l'origine dell’olio d’oliva. Obbligo entrato in vigore, come previsto dal regolamento Ue 182/2009, lo scorso 1° luglio ma che in Italia non era stato possibile recepire a causa dello stallo dei lavori registrato dalla Conferenza Stato-Regioni. Ricevuto ora l’ok il dm entrerà in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il decreto non prevede periodi per lo smaltimento delle vecchie etichette che restano quelli fissati dal regolamento Ue: possono essere smaltite senza termini e fino a esaurimento (si stima occorrano fra uno e due anni), le etichette che, come dimostrato dal numero di lotto, sono state realizzate entro il 30 giugno 2009.

Il testo ribadisce che le indicazioni da riportare sono quelle già disposte dal regolamento Ue e cioè si potrà scrivere, a seconda dei casi, che l’olio vergine ed extravergine contenuto è frutto di una “Miscela di oli d oliva comunitari”, oppure di una “Miscela di oli d’oliva non comunitari” o infine di una “Miscela di oli d’oliva comunitari e non comunitari”. Le imprese di confezionamento dovranno iscriversi in appositi registri tenuti nell’ambito del Sian. Quelle già riconosciute in base al precedente regolamento 1019/02 confluiscono automaticamente. All’iscrizione saranno assogettati anche i frantoi. Mentre saranno esclusi solo i confezionatori che imbottigliano olio realizzato con olive degli uliveti di proprietà.

Le procedure di iscrizione sono state definite da Agea e Icq in un apposito allegato al decreto. Un allegato copioso che definisce caratteristiche dei registri e le regole per la loro tenuta. I registri, compilati a mano o mediante sistemi informatici, devono essere vidimati dall’ufficio dell’Icq o all’ufficio regionale competente dove ha sede lo stabilimento di produzione o di deposito. Nei registri è prevista fra l’altro una descrizione dettagliata per ogni entrata o uscita di olio, indicando data e numero dell’operazione, il quantitativo, il nome del fornitore o del destinatario, l’indicazione dei recipienti di stoccaggio e quella del lotto dei prodotti preconfezionati. Sui registri vanno inoltre annotati i quantitativi relativi all’autoconsumo o ai trasferimenti presso i punti vendita aziendali. Oltre ai dati sulla produzione e ai quantitativi di olive impiegate, le movimentazioni interne e la produzione di miscele.

Secondo l’Unaprol «l’entrata in vigore del decreto contribuirà a fare luce sulle zone d'ombra del mercato dell'olio contrastando in modo più efficace frodi e sofisticazioni». «Nonostante i quattro mesi di distanza fra l’entrata in vigore del regolamento Ue e il decreto nazionale – ha detto dal canto suo il direttore dell’Assitol, Claudio Ranzani – il testo non ha recepito nessuno dei rilievi formulati e il funzionamento del sistema è delegato alla realizzazione di una burocrazia che non esitiamo a definire “folle”. Un mare di adempimenti e obblighi che non potranno non penalizzare la competitività delle nostre imprese».

Olio d’oliva. Varato il DM nazionale - Ultima modifica: 2009-11-05T11:45:48+01:00 da Redazione Terra e Vita

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