Agea ha recentemente emanato la Circolare n. 12599 del 14 febbraio 2019, con cui detta le norme per le domande di autorizzazione agli impianti viticoli relative all’anno 2019. La richiesta di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli (da inoltrare in via telematica) deve essere presentata entro il 31 marzo 2019 (tab. 1). Per l’annualità 2019, la superficie nazionale disponibile per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli è di 6.602 ettari, pari all’1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2018 ed integrata dalle superfici autorizzate a nuovi impianti nel 2018 ed oggetto di rinuncia (come previsto dal decreto ministeriale n. 6638 del 14 dicembre 2018).
tab. 1 La date essenziali del nuovo sistema delle autorizzazioni
AUTORIZZAZIONI | DATE |
Richiesta di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli (da presentare in via telematica) | tra il 15 febbraio e il 31 di marzo di ciascun anno |
Comunicazione alle Regioni dell’elenco delle aziende richiedenti, a cui può essere concessa l’autorizzazione di un nuovo impianto | entro il 30 aprile di ciascun anno |
Le Regioni rilasciano le autorizzazioni | entro il 1° giugno di ciascun anno |
Rinuncia da parte del viticoltore all’autorizzazione senza sanzioni, limitatamente ai casi in cui le autorizzazioni siano di dimensione inferiore al 50% di quanto richiesto | entro 10 giorni dal rilascio dell’autorizzazione |
Durata dell’autorizzazione | 3 anni dal rilascio dell’autorizzazione |
Reimpianto
La normativa sull’autorizzazione all’impianto di nuovi impianti viticoli è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 e consente il reimpianto nella stessa azienda. Il viticoltore che estirpa un vigneto, chiede e riceve automaticamente l’autorizzazione ad effettuare il reimpianto. Le autorizzazioni non sono trasferibili.
Nuovi impianti solo con autorizzazioni
I viticoltori che vogliono realizzare un nuovo impianto di vigneto, senza una precedente estirpazione, devono avere un’autorizzazione all’impianto, che sarà concessa gratuitamente dall’autorità pubblica competente, su richiesta dei produttori. L’autorità pubblica competente è il ministero delle Politiche agricole.
Le nuove autorizzazioni – concesse gratuitamente dall’autorità competente – sono limitate alla superficie nazionale autorizzabile. La superficie nazionale autorizzabile da destinare a nuovi impianti è costituita da:
- 1% della superficie vitata nazionale riscontrata alla data del 31 luglio dell’anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione (articolo 6, comma 1, DM 12272);
- eventuali superfici assegnate nella campagna precedente ma rese disponibili a seguito di comunicazioni di rinuncia.
Per il 2019, la superficie nazionale autorizzabile è pari a 6.602.
L’assestamento dello scorso febbraio
Dopo i primi due anni di applicazione (2016 e 2017), la normativa nazionale si è assestata con il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 che è stato applicato per la prima volta nel 2018 e che rimane valido anche per il 2019.
Questo decreto ha un’importanza rilevante sullo sviluppo della viticoltura in Italia.
Forti vincoli alla trasferibilità fuori Regione
Il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 sancisce la non trasferibilità per l’impianto dei vigneti fuori regione o meglio pone forti limiti alla trasferibilità, riducendo o eliminando l’aggiramento della norma della “non trasferibilità” che aveva caratterizzato il 2016 e 2017.
Infatti, nel 2016 e 2017, il grande interesse ad impiantare vigneti in alcune Regioni italiane, soprattutto il Veneto – interesse non soddisfatto dalle nuove autorizzazioni agli impianti – avevano dato origine a fenomeni di aggiramento del principio di non trasferibilità.
I viticoltori interessati ad aumentare la superficie a vigneto (i veneti in primis) prendevano in affitto i terreni di viticoltori interessati alla dismissione della viticoltura in regioni italiane (ad esempio in Sicilia o in Umbria) dove la viticoltura offre bassa redditività.
Dopo l’affitto, il vigneto veniva estirpato in accordo con il proprietario e il reimpianto veniva effettuato nella stessa azienda in Veneto.
L’operazione era formalmente corretta, ma del tutto irrituale come principio, e si conclude con la risoluzione anticipata del contratto una volta che l’affittuario ha ottenuto l’autorizzazione al reimpianto ed il relativo nulla osta all’utilizzo in altra regione.
Sulla vicenda, la Commissione europea era intervenuta, con il parere Ares (2017)5680223 del 21 novembre 2017 che ha chiarito come l’affitto di superfici vitate al solo scopo di procedere alla loro immediata estirpazione e al reimpianto in una località differente e molto distante non può essere considerato una normale attività agricola, soprattutto se la superficie oggetto di estirpazione non è stata gestita dall’affittuario per un certo lasso di tempo e se il contratto d’affitto è rescisso dopo l’estirpazione.
Il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 ha preso atto del parere della Commissione europea e ha posto un grosso freno a questo fenomeno, limitando la trasferibilità, al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione (affitto).
Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, la nuova normativa, entrata in vigore nel 2018 con il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018, prevede che l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione (affitto) non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo.
La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del DM 935 del 13 febbraio 2018 (21 marzo 2018, data della registrazione alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009) e per i quali è stata già effettuata l’estirpazione del vigneto con contestuale comunicazione alla regione competente.
I criteri di assegnazione
Il sistema di autorizzazioni del 2016 e 2017 aveva generato molte criticità e fenomeni elusivi. Molti agricoltori hanno avevano richiesto autorizzazioni volutamente in eccesso (anche centinaia ettari, con contratti di affitto congiunturali), ben sapendo che – con il criterio del pro-rata – avrebbero ricevuto un’assegnazione nettamente inferiore.
Inoltre, il criterio del pro-rata ha fatto entrare nella viticoltura soggetti “non viticoltori tradizionali” con grandi superfici richieste, creando un meccanismo distorsivo.
Le criticità del primo e secondo anno di applicazione (2016 e 2017) hanno condotto il Ministero delle politiche agricole e le Regioni ad adottare alcuni criteri alla normativa sulle autorizzazioni:
- l’applicazione di una soglia sulla superficie assegnabile;
- l’introduzione di prescrizioni al criterio di ammissibilità;
- l’inserimento di criteri di priorità.
Queste modifiche sono entrate in vigore nel 2018 e si applicano anche per il 2019.
Dal 2018 è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari. Le Regioni possono applicare un limite massimo per domanda inferiore (vedi tab. 2). Dal 2018, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie disponibile (6.602 ettari nazionali per il 2019, ripartita a livello regionale), ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all’esaurimento del numero di ettari da assegnare, sulla base di criteri di priorità. Le Regioni possono anche non applicare alcun criterio di priorità ed assegnare le autorizzazione con il criterio pro-rata tra gli agricoltori richiedenti.
I criteri di priorità
Dal 2018, il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 consente alle Regioni l’applicazione opzionale di nuovi criteri di priorità nella concessione delle autorizzazioni, sul 100% delle superfici autorizzate (a differenza del 2017 che era sul 50%).
I criteri di priorità sono i seguenti:
a) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo;
b) superfici con particolari criticità:
1) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;
3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo;
4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%;
5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;
6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km2 caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.
c) superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica.
Le Regioni possono scegliere anche uno solo dei criteri di priorità proposti o nessuno di essi e devono indicare la ponderazione tra i vari criteri.
Ben 10 Regioni/Province autonome non hanno adottato alcun criterio di priorità, mentre 11 Regioni/Province autonome hanno scelto criteri di priorità molto diversificati (vedi tab. 2). I criteri di priorità consentono alle Regioni di programmare la crescita del “vigneto regionale” secondo specifiche finalità: dimensione aziendale, viticoltori storici, ambiente, obiettivi sociali.
Dai diritti alle concessioni
A partire dal 1° gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un’autorizzazione.Il sistema di autorizzazioni si caratterizza per la possibilità di incrementare le superfici vitate aziendali senza dover acquistare i diritti, seppur all’interno di un quadro di una crescita controllata dell’1% annuo della superficie vitata nazionale. Le autorizzazioni sono concesse gratuitamente e hanno una durata massima di tre anni, dopodiché l’autorizzazione decade. È prevista una sanzione per il viticoltore che chiede un’autorizzazione e poi non procede all’impianto del vigneto.Le autorizzazioni ricevute non saranno trasferibili, né a titolo oneroso né a titolo gratuito; sono consentiti solamente i trasferimenti in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, successione).
tab. 2 Scelte regionali per i criteri dell’assegnazione 2019
Regione | Soglia ex ante fino a 50 ha (art. 9bis comma 1c) | Organizzazioni senza scopo di lucro che ricevono superfici confiscate alle mafie (art. 7bis comma 1a) | Specifici vincoli naturali (art. 7bis comma 1b) | Produzione biologica (art. 7bis comma 1c) | ||
Dimensione individuata (ettari) | Nessun criterio di priorità | Punteggio | Punteggio | Tipologia individuata (1,2,3 4,5,6) | Punteggio | |
Valle d’Aosta | 50 | X | ||||
Piemonte | 20 | X | ||||
Lombardia | 2 | X | ||||
PA Trento | 10 | X | ||||
PA Bolzano | 0,3 | X | ||||
Friuli Venezia Giulia | 1 | 0,6 | (2) scarsa profondità radicalica | 0,4 | ||
Veneto | 1 | 0,4 | (4) pendenza > 15% (5) montagna | 0,6 | ||
Liguria | 5 | X | ||||
Emilia-Romagna | 3 | 1 | ||||
Marche | 10 | 0,4 | 0,6 | (3) tessitura suolo | ||
Toscana | 30 | 1 | (6) piccole isole | |||
Umbria | 25 | X | ||||
Lazio | 25 | 0,6 | (5) montagna | 0,4 | ||
Abruzzo | 10 | X | ||||
Molise | 5 | X | ||||
Campania | 10 | 0,35 | 0,65 | |||
Puglia | 20 | 0,49 | 0,51 | |||
Basilicata | 5 | X | ||||
Calabria | 5 | 0,5 | 0,5 | |||
Sicilia | 5 | 0,75 | 0,25 | (6) piccole isole | ||
Sardegna | 5 | 0,5 | 0,5 |
Articolo pubblicato sulla rubrica " La Pac sotto la lente" di Terra e Vita