Suolo e Salute torna a certificare gli importatori di prodotti bio da Paesi terzi

suolo
BIOLOGICO - Il Tar del Lazio dà ragione all’Organismo di Certificazione

Con l’annullamento del dm 1133/2014, Suolo e Salute torna a esercitare il controllo e la certificazione sulle attività di importazione di prodotti biologici da paesi terzi. Lo stabilisce la sentenza n.01097/2016 del Tar del Lazio che accoglie il ricorso a suo tempo proposto da Suolo e Salute contro il decreto ministeriale che prevedeva la revoca dell’autorizzazione al controllo e certificazione degli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi.

Il Tribunale amministrativo ha effettuato un’accurata valutazione degli aspetti sostanziali della vicenda che vedevano porre a fondamento del provvedimento dell’Icqrf n.1133/2014 le risultanze della indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Pesaro e denominata dapprima Green War e poi Vertical Bio.

E ciò malgrado i medesimi assunti fossero già stati smentiti sia dall’Ordinanza del Tribunale del Riesame di Pesaro sia dalla Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 3367 del 4/11/2014.

Il nuovo giudizio

Dopo il giudicato penale formatosi sulla ordinanza del Tribunale del Riesame di Pesaro del 19/21.02.2014 (“… si è in presenza di accertato difetto di adeguati presupposti di riferibilità soggettiva all’ente delle azioni commesse dai soggetti indagati…”), ancora una volta, quando – nell’ambito della vicenda Green War/Vertical Bio – a valutare fatti e circostanze riguardanti la Suolo e Salute è stato chiamato un Organo giudicante terzo il pronunciamento adottato è stato sempre favorevole alla società.

Il verdetto positivo del Tribunale Amministrativo

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio afferma che: «…appare evidente che il provvedimento impugnato si fonda sui richiamati atti giudiziari relativi alle indagini preliminari, senza l’indicazione di ulteriori e pertinenti approfondimenti istruttori in ordine alla dichiarata carenza e inefficacia dei controlli sulle importazioni a carico della società e del comportamento del “personale” indagato che avrebbe fatto venir meno il requisito di oggettività e indipendenza dei controlli: dall’esame della sequenza degli atti giudiziari, emessi prima dell’adozione del provvedimento di revoca, come sopra riportato, non emergono evidenti e precisi elementi a carico della società né risulta l’approfondita analisi del quadro probatorio riguardo la “carenza e inefficacia dei controlli” da parte della stessa, con evidenti riflessi negativi anche sulla motivazione dell’atto rendendola insufficiente e non rigorosa e, quindi, non adeguata in ragione della natura dell’atto di revoca adottato. …(omissis)

Pertanto, nel caso in esame, dal provvedimento impugnato non emergono adeguati e concreti elementi rilevanti ai fini della riferibilità soggettiva alla società ricorrente di comportamenti di soggetti per i quali, tra l’altro, non è apparso sussistente un rapporto qualificato con la società medesima, tali da comprovare l’asserito venir meno del “requisito di oggettività e indipendenza dei controlli sulle importazioni di prodotti biologici dai Paesi terzi”, tenuto conto che i presupposti alla base del provvedimento sono costituiti da atti giudiziari delle indagini preliminari che, fino alla sentenza definitiva di condanna, vanno valutati eventualmente sotto il profilo dell’affidabilità dell’organismo di controllo, non potendosi nella specie attribuire un rischio per gli operatori assoggettati al controllo da parte della società, sotto il profilo dell’indipendenza e imparzialità, per il comportamento di soggetti per i quali non sussiste un rapporto qualificato con la società medesima.

Di conseguenza non può ritenersi che, nella specie, la sottoposizione a un’indagine penale e un giudizio non ancora definito possa comportare ex se la perdita dei predetti requisiti di oggettività e indipendenza dei controlli nei confronti della società, dovendo questi ultimi essere valutati in concreto con adeguata istruttoria e valutazione dei presupposti e con idonea logica motivazione riguardo la riferibilità soggettiva della accertata responsabilità dei comportamenti censurabili e illeciti, in disparte la circostanza che la società ricorrente risulta, allo stato, accreditata all’ente unico nazionale di accreditamento Accredia ex Reg. Ce 765/2008, senza alcun rilievo da parte dello stesso sulla insussistenza dei requisiti di oggettività, indipendenza e imparzialità dei controlli in capo alla società…».

Un importante successo processuale

Quindi, a leggere la sentenza, non risulta provato neppure il fumus circa la riferibilità a Suolo e Salute dei reati contestati a terzi nell’ambito dell’inchiesta così come non risulta suffragata da riscontri obiettivi la asserita – da parte dell’Icqrf- perdita di indipendenza, imparzialità e capacità di controllo in capo allo stesso organismo di controllo.

Ma vi è anche da rilevare che le motivazioni della sentenza adottata dal Tar Lazio spiegano anche come fossero pertinenti le preoccupazioni da tempo espresse da Suolo e Salute relativamente alla fondatezza della indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Pesaro che non ha mai adempiuto allo specifico obbligo di legge di ricercare anche le fonti di prova favorevoli all’indagato.

Sotto altro profilo, la sentenza pone all’attenzione una circostanza già più volte sollevata da Suolo e Salute: l’inopportunità per l’ICQRF - organo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - di svolgere in questa indagine la duplice veste di polizia giudiziaria e di Autorità Nazionale Competente.

(Stralcio del comunicato di Suolo e Salute del 27 gennaio 2016)

 

Per informazioni:

SUOLO e SALUTE

www.suoloesalute.it

 

Leggi l'articolo completo di tabelle su Terra e Vita 07/2016 L’Edicola di Terra e Vita

Suolo e Salute torna a certificare gli importatori di prodotti bio da Paesi terzi - Ultima modifica: 2016-02-22T09:30:37+01:00 da Barbara Gamberini

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome