La problematica relativa all’indicazione del termine minimo di consumo dell’olio vergine di oliva è stata chiarita con la promulgazione della Legge comunitaria 2016.
Tale legge (L. n. 122/2016 in G.U. 8/7/2016) ha modificato due articoli della legge Salva olio (art. 1 e 7) entrati in vigore il 23 luglio scorso.
Nel corso della discussione alla Camera e al Senato nell’ambito delle competenti commissioni parlamentari si era parlato sempre di abolizione del termine di conservazione di 18 mesi fissato dalla legge Salva olio e quindi della perdita di un’indicazione fondamentale per la qualificazione dell’olio senza fare riferimento ai motivi che avevano indotto il legislatore a prendere tale decisione.
Tale norma è stata cancellata, e non poteva essere diversamente in quanto essa era stata inserita per bloccare un avvio di procedura d’infrazione contro l’Italia.La Commissione Ue aveva comunicato all’Italia di ritenere indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell’olio e la durata di conservazione.
La Comunitaria 2016 ha quindi abolito la norma contestata, bloccando così la procedura d’infrazione e l’ha sostituita con un’altra che, innanzitutto, precisa meglio, le modalità d’indicazione del termine minimo di conservazione, che quindi non viene assolutamente abolito: infatti il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: “da consumarsi preferibilmente entro il” quando la data comporta l’indicazione del giorno, o: “da consumarsi preferibilmente entro fine” negli altri casi.
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