Come già indicato nello scorso numero della rivista, per la dichiarazione dei redditi le persone fisiche hanno a disposizione due modelli: il 730 e l’ex Unico, ora chiamato Redditi PF. Per il mod. 730 sono inoltre previste due versioni, a scelta del contribuente: modello ordinario e quello precompilato. Il mod. 730 offre molti vantaggi rispetto all’altro.
Lo “snodo” che vogliamo anzitutto esaminare, con riferimento ai contribuenti “agricoli”, è come individuare il modello da utilizzare, tenendo conto che una parte di contribuenti sono obbligati ad utilizzare il modello Redditi PF, mentre gli altri possono decidere liberamente se usare il modello Redditi PF o il 730.
Da ricordare che il “discrimine” tra l’obbligo di utilizzare il mod. Redditi PF o la possibilità di scegliere il mod. 730 è data da un lato dalla natura dei redditi da dichiarare, dall’altra da alcune condizioni soggettive già illustrate nello scorso numero (TV 8/2017).
Impresa individuale e società
Gli unici imprenditori agricoli individuali che possono presentare il mod. 730/2017 sono quelli che nel periodo d’imposta 2016 hanno applicato il regime di esonero ai fini dell’Iva, non hanno assunto dipendenti o simili e, in caso di impresa familiare, non hanno attribuito redditi ai collaboratori familiari: dovranno essere dipendenti o pensionati, e non avere altri redditi esclusi dal mod. 730.
Si ricorda che deve utilizzare Redditi PF chi deve presentare le dichiarazioni Iva e/o Irap e/o almeno uno dei mod. 770 quale sostituto d’imposta, o che deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
I soci delle società semplici agricole, sempre che per altre attività o tipologie di reddito non siano obbligati a presentare il mod. Redditi PF, se rientrano tra i soggetti destinatari, possono utilizzare il mod. 730 in cui indicheranno (oltre agli altri redditi posseduti) la quota di R.A. dei terreni condotti dalla società corrispondente alla propria quota di partecipazione agli utili, oltre al R.D. degli eventuali terreni in proprio possesso.
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