L’indicazione “prodotto di montagna” attribuito ai prodotti agroalimentari delle zone montane italiane potrà divenire presto una realtà.
La Conferenza Stato-Regioni del 22 giugno scorso ha infatti approvato il decreto per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", che può essere applicata ai prodotti ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e da quelli in transumanza, nonché sui prodotti di origine vegetale e dell'apicoltura.
La normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari stabilisce le condizioni che devono essere rispettate per poter autorizzare tale indicazione per cui il provvedimento nazionale che ha ora ottenuto il parere favorevole delle regioni, era largamente atteso per disciplinare a livello nazionale una materia di particolare rilevanza a livello regionale.
«Questo decreto – ha sottolineato infatti il Ministro Maurizio Martina - è un ulteriore passo avanti nel fondamentale percorso di valorizzazione dei prodotti e dell'attività dei nostri imprenditori. In particolare diamo rilievo alle produzioni montane per il loro valore non solo economico, ma anche sociale e di tenuta del territorio». «Con questo provvedimento – rileva anche il Vice Ministro Andrea Olivero, con delega all'agricoltura di montagna - intendiamo completare il quadro normativo nazionale sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Si concretizza quindi uno strumento efficace per gli operatori delle zone montane, che potranno accrescere la redditività facendo leva sulla riconoscibilità dei prodotti, e allo stesso tempo garantiamo maggiore tutela ai consumatori, che chiedono sempre più trasparenza e informazione».
Secondo la normativa comunitaria che viene ora recepita nel provvedimento nazionale, le condizioni per poter consentire l’utilizzo della denominazione “prodotto di montagna” sono:
- animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zona di montagna;
- animali transumanti che siano stati allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna;
- un’alimentazione annua nella quale la materia prima che non può essere prodotta in zona di montagna, non superi il 50 % della razione in generale per tutti gli animali, il 40% nel caso dei ruminanti, il 75% nel caso dei suini;
- api che abbiano raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna;
- prodotti di origine vegetale come ad esempio ortaggi, frutta, cereali e leguminose che provengano solo da piante coltivate nelle zone di montagna;
- prodotti trasformati i cui seguenti ingredienti possano venire da fuori zona di montagna qualora non superino in peso il 50 % del peso totale del prodotto: erbe, spezie e zucchero, sale, acqua, coloranti, conservanti e altri prodotti non in allegato 1 al Trattato istitutivo dell’Ue.
- le operazioni di trasformazione di latte e prodotti lattiero - caseari o di macellazione e lavorazione delle carni o di spremitura dell'olio di oliva abbiano luogo in zona di montagna;
- se le operazioni sono effettuate anche al di fuori delle zone di montagna, che la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km;