La Pac 2015-2020 ha offerto la possibilità agli Stati membri di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori di taluni settori (art. 52, Reg. 1307/2013).
L’Italia ha deciso di concedere un importante sostegno accoppiato al settore dell’olio d’oliva (art. 27, decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014), con una dotazione di circa 69 milioni di euro/annui, pari al 16,4% del plafond nazionale del sostegno accoppiato.
Il sostegno all’olivicoltura è articolato in tre tipologie:
- premio base;
- premio aggiuntivo per gli oliveti in pendenza;
- premio per l’olivicoltura di rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale.
Dopo due anni di applicazione del sostegno all’olivicoltura, per il 2017 è emersa una novità che condiziona l’aiuto alla registrazione delle produzioni olivicole. Riesaminiamo la normativa per comprendere l’applicazione di questa novità.
Premio base
Nella Domanda Unica 2016, gli oliveti localizzati in Puglia, Calabria e Liguria hanno ricevuto un premio di base accoppiato, a cui è destinata una percentuale del 10,3% del plafond disponibile, pari a 43,6 milioni di euro.
Le superfici richieste e accertate per il pagamento sono state di 364.201 ettari. Il pagamento erogato è di 119,79 euro/ha (tab. 1). L’importo è stato superiore rispetto al 2015 e rispetto alle stime del Ministero che aveva previsto una superficie ammissibile di 560.000 ettari di oliveti e un premio indicativo di 78 euro/ha.
I pagamenti relativi alla Domanda Unica 2016 sono stati erogati alla fine del mese di giugno 2017.
Premio aggiuntivo
In aggiunta al premio di base, gli oliveti localizzati in Puglia e Calabria hanno ricevuto nel 2016 un premio aggiuntivo, per le superfici olivetate caratterizzate da una pendenza media è superiore al 7,5%.
Per tale misura sono a disposizione il 3,1% del plafond disponibile, pari a 13,13 milioni di euro.
Le superfici richieste e accertate per il pagamento sono state di 85.178 ettari. Il pagamento erogato è di 154,16 euro/ha (tab. 1), che si somma al premio di base. In totale una superficie olivicola pugliese o calabrese, in pendenza, percepisce un importo 273,95 euro/ha, sommando il premio base e il premio aggiuntivo.
Premio per gli oliveti Dop-Igp
Il premio per l’olivicoltura di rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale, a differenza dei due premi precedenti, si applica sull’intero territorio nazionale ed è rivolta agli oliveti che aderiscono a sistemi di qualità Dop e Igp.
Per tale misura le risorse a disposizione sono il 3,0% del plafond totale, pari a 12,7 milioni di euro.
Le superfici richieste e accertate per il pagamento sono state di 75.211 ettari, circa 13.000 ettari in più rispetto al 2015. Il pagamento erogato nel 2016 è sceso a 168,95 euro/ha rispetto a 204,98 euro/ha (tab. 1), che si somma al premio di base (in Liguria, Puglia e Calabria) e al pagamento aggiuntivo (in Puglia e Calabria).
Le critiche della Commissione europea
Lo scorso mese di dicembre 2016 i Servizi della Commissione europea hanno sollevato dubbi in merito all’efficacia del pagamento accoppiato sull’olivicoltura in Italia. Il Reg. 1307/2013 prevede una finalizzazione precisa dei pagamenti accoppiati: il mantenimento della produzione olearia. Invece la formulazione prevista dal decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 consente di ottenere il pagamento accoppiato sulle superfici olivicole indipendentemente dalla produzione e dalla destinazione delle olive, rendendo inefficace il sostegno.
Per tale motivo la Commissione europea ha invitato le Autorità italiane a rimodulare il pagamento accoppiato all’olivicoltura, inserendo il requisito della destinazione delle olive alla produzione olearia tra le altre condizioni di ammissibilità all’aiuto.
Registrazione delle produzioni olivicole
Al fine di rispondere alle critiche della Commissione europea, è stato emanato il decreto ministeriale n. 2074 del 5 aprile 2017 che stabilisce che il pagamento del premio accoppiato, dall’anno di domanda 2017, è destinato agli agricoltori in regola con le norme di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero delle politiche agrarie e forestali 23 dicembre 2013. Ovvero, il pagamento accoppiato all’olivicoltura sarà condizionato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui ai decreti ministeriali 10 novembre 2009 e 23 dicembre 2013.
Qualora l’agricoltore non sia obbligato alla tenuta di predetto registro, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione effettuata dal soggetto che registra il carico delle olive, sia esso il frantoio (registro telematico tenuto dal frantoio di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 23 dicembre 2013) o il commerciante di olive (di cui all’art. 2, comma 1, lettera i) del decreto ministeriale 10 novembre 2009, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015).
Obbligo di produzione
In pratica, per il percepimento del pagamento accoppiato alle superfici olivicole nel 2017 e anni seguenti, l’olivicoltore deve dimostrate una produzione su tali superfici olivicole, anche in quantità minima, visto che il decreto ministeriale non prevede una resa minima o un quantitativo minimo di olive.
Il requisito, ovvero la registrazione delle produzioni olivicole, deve essere soddisfatto nell’anno solare di presentazione della domanda unica, quindi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Questa novità riguarda tutti gli olivicoltori che beneficiano dei pagamenti accoppiati, anche di quelli che richiedono il pagamento per gli oliveti Dop-Igp (vedi qui di seguito i REQUISITI DEL PAGAMENTO ACCOPPIATO).
I REQUISITI DEL PAGAMENTO ACCOPPIATO per gli oliveti Dop-Igp
La verifica di ammissibilità all’aiuto prevede i seguenti controlli:
- che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC (sistema integrato di gestione e controllo);
- che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell’art. 27 del DM 18 novembre 2014 n. 6513;
- che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, n. 1420;
- che ciascun appezzamento sia incluso in un areale di produzione Dop o Igp;
- che l’agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal sistema di qualità cui aderisce;
- che l’adempimento di cui al precedente punto sia indicato in una attestazione rilasciata dall’Ente competente alla certificazione;
- che l’attestazione sia rilasciata in capo all’azienda richiedente l’aiuto dall’Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al Reg. (UE) 1151/2012;
- che l’agricoltore sia in regola con la norma di cui all’art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013 (tenuta del registro telematico).
La mancanza di uno o più dei requisiti elencati comporta ovviamente l’esclusione dall’aiuto.
Terra e Vita 23/2017 L’Edicola di Terra e Vita