I prodotti agroalimentari venduti sfusi dovranno sottostare, a partire dal 9 maggio prossimo, alle norme specifiche in materia di etichettatura per tale tipologia di prodotti come prevede il Decreto legislativo 231/2017. Il provvedimento legislativo disciplina, più in generale, il regime sanzionatorio nazionale per tutte le violazioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti agroalimentari in attuazione della corrispondente normativa comunitaria di cui al Regolamento 1169/2011. Nel caso dei prodotti non preimballati il provvedimento italiano è stato più specifico in quanto la materia era disciplinata in passato in maniera più generica per cui oltre alle sanzioni sono state indicati, anche, in maniera più compiuta ed esplicita, i precetti normativi.
Innanzitutto rientrano in questa speciale categoria i prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unità di vendita in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo, esclusi gli alimenti forniti dalle collettività.
Tali prodotti devono essere muniti di apposito cartello contenente le indicazioni obbligatorie, applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti.
Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica:
- la denominazione dell'alimento;
- l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento. Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti che possono determinare allergie e/o intolleranze;
- le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
- la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
- la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
- la designazione «decongelato» per i prodotti congelati che hanno subito tale trattamento.
Il decreto stabilisce poi le modalità di esposizione del cartello che contiene le indicazioni obbligatorie.
Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purché' le indicazioni relative alle sostanze o prodotti allergenici siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.
Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.
I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni solamente sul cartello o sul contenitore, purche' in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.
In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unità di vendita, serviti dalle collettività, è obbligatoria l'indicazione delle sostanze o prodotti allergenici. Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale. In alternativa, puo' essere riportato l'avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menu', sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorita' competente sia per il consumatore finale.
Le sanzioni previste nel Decreto legislativo variano a seconda della gravità della violazione per cui la semplice violazione all’obbligo in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
Se però, la violazione riguarda l’obbligo di indicare le sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, la sanzione amministrativa pecuniaria è più elevata e comporta il pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
Quando l'indicazione è resa con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
Infine quando la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.