Una circolare dell’Agea conferma che i pagamenti degli aiuti per i danni conseguenti all’influenza aviaria del 2016 avverranno entro il 30 settembre 2019 e non, come inizialmente previsto entro il 30 giugno 2019.
Si tratta del pagamento degli aiuti disposti dall’Ue che con un regolamento ha messo a disposizione sin dal 2017 11,1 milioni di euro per indennizzare le imprese avicole interessate dai provvedimenti di contrasto all’influenza aviaria, riguardante il primo periodo dal 30 aprile 2016 fino al 28 settembre 2017. Il contributo statale ha portato il fondo per gli indennizzi a 22 milioni totali.
Gli elenchi dei beneficiari
La circolare dell’Agea Coordinamento ricorda, con l’occasione, che gli organismi pagatori regionali dovranno trasmettere entro il 20 luglio 2019, gli elenchi dei beneficiari per ciascuno dei quali sono state effettuate le verifiche di non sovrapposizione delle richieste stesse con altri regimi di aiuto per le stesse evenienze.
In particolare la circolare Agea precisa che Gli Organismi pagatori dovranno inviare ad Agea Organismo di coordinamento, entro il 20 luglio 2019, le informazioni individuate nell’apposito tracciato record ai fini dell’attivazione delle procedure amministrative atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto dalla regolamentazione UE.
Le verifiche
In particolare occorre verificare i seguenti aspetti:
a) Assicurazioni: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al regolamento (UE) n. 2018/1506. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
b) Aiuti di Stato: rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al regolamento (UE) n. 2018/1506 Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato;
c) Sanità: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal regolamento (UE) n. 2018/1506. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute.