Pac 2021, ecco cosa cambia

Tutte le indicazioni per arrivare preparati alla domanda Pac che scadrà il 15 maggio 2021

Entra in vigore il regolamento transitorio e parte il nuovo budget Pac. Titoli fino al 2022. Accesso alla riserva nazionale anche per la Pac 2021

Gli agricoltori stanno predisponendo il piano colturale per la campagna agraria 2020/2021. Tra gli elementi da analizzare un posto notoriamente importante è riservato alla Pac.

Il periodo di programmazione 2014-2020 termina il 31 dicembre 2020.

Come sarà la Pac nel 2021?

Nel 2021 ci saranno alcune novità e molte conferme che è utile visionare. Ecco le novità dei pagamenti diretti per il 2021 e le attenzioni per prepararsi alla domanda Pac 2021 che scadrà il 15 maggio 2021.

Articolo pubblicato nella rubrica Pac sotto la lente , numero 28 di Terra e Vita

Abbonati e accedi all’edicola digitale

Angelo Frascarelli
Angelo Frascarelli

Leggi anche:

Regolamento transitorio, il Parlamento vince il braccio di ferro con la Commissione

Pac, cosa succederà nel 2021 e 2022?

Il regolamento transitorio

Il 2021 sarà un anno di transizione, anziché il primo anno di applicazione della nuova Pac. Infatti, il dibattito sulla Pac post 2020 sta procedendo a rilento, a causa di ritardi ed impedimenti: elezioni europee di maggio 2019, insediamento del nuovo Parlamento europeo, ritardata entrata in carica della nuova Commissione europea, emergenza coronavirus, lungo dibattito sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027.

A questo scopo, la Commissione ha proposto un regime transitorio, che sarà normato da un regolamento transitorio, per tutti gli strumenti della Pac (pagamenti diretti, Ocm e politica di sviluppo rurale). Il periodo di transizione, che partirà dal 1° gennaio 2021, sarà di due anni. Di conseguenza, la nuova Pac entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

Il regolamento transitorio mira a fornire certezza e continuità nella concessione del sostegno agli agricoltori europei per il 2021 e il 2022 (fig. 1), tramite l’estensione dell’applicabilità del quadro giuridico esistente e gli adattamenti di alcune norme per traghettare la Pac fino all’istituzione del nuovo sistema. Di fatto, avremo una Pac biennale 2021-2022, che prosegue e adatta le regole attuali per i primi due anni del periodo di programmazione 2021-2027.

I titoli

Gli attuali titoli all’aiuto saranno prorogati per il 2021 e 2022; pertanto, il sistema attuale dei pagamenti diretti sarà mantenuto per l’anno di domanda Pac 2021.

Il regolamento transitorio, tuttavia, dispone che gli Stati membri possano utilizzare il meccanismo di convergenza interna per convergere ulteriormente verso una media nazionale. Ricordiamo che la convergenza è iniziata nel 2015 per avvicinare gradualmente i titoli storici; dal 2015 al 2019, i titoli di valore elevato sono diminuiti gradualmente per avvicinarsi al valore medio nazionale di 217,64 euro/ha, mentre i titoli di valore basso sono aumentati gradualmente per avvicinarsi al valore medio nazionale.

L’attuale Reg. 1307/2013 prevede che il processo di convergenza si fermi al 2019, invece il regolamento transitorio concede agli Stati membri la possibilità di proseguire il processo di convergenza dei titoli anche nel 2020, 2021 e 2022. Per l’anno civile 2021, gli Stati membri possono decidere che i titoli detenuti dagli agricoltori al 31 dicembre 2019, aventi un importo di valore superiore al valore unitario nazionale, subiscano una riduzione tra la differenza tra il valore di tali diritti e il valore medio unitario nazionale.

I pagamenti diretti

I pagamenti diretti sono normati, fino al 2020, dal Decreto ministeriale 7 giugno 2018 n. 5465. Nel 2021, il Ministro dovrà emanare un altro decreto ministeriale (atteso per gennaio-febbraio 2021) che recepirà le novità del regolamento transitorio e le relative scelte nazionali.

Tuttavia, non dovrebbero esserci cambiamenti rilevanti. I pagamenti diretti rimangono articolati in cinque componenti:

  • pagamento di base, commisurato al valore dei titoli all’aiuto posseduti e abbinati ad ettari ammissibili;
  • pagamento greening, pari a circa il 51% del pagamento di base;
  • pagamento giovani agricoltori, pari al 50% del pagamento di base, per gli agricoltori che hanno il requisito di “giovane agricoltore”;
  • pagamento accoppiato;
  • pagamento per i piccoli agricoltori.

L’agricoltore che aderisce al regime dei “piccoli agricoltori” può decidere annualmente di recedere dal regime e passare al regime ordinario.

Il sostegno accoppiato

Il Decreto ministeriale n. 7839 del 9 agosto 2018, ultima modifica del pagamento accoppiato in Italia, ha previsto un plafond del sostegno accoppiato pari al 12,92% del massimale per i pagamenti diretti.

tab. 1 Sostegno accoppiato nel 2021 per le produzioni vegetali

Settore Importo stimato 2021(euro/ha)
Soia (nord Italia) 70
Colture proteaginose (centro Italia) 50
Frumento duro (centro-sud Italia) 100
Leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (sud Italia) 25
Riso 150
Barbabietola da zucchero 750
Pomodoro da industria 175
Olivo Superfici olivicole (Liguria, Puglia e Calabria) 90
Superfici olivicole e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (Puglia e Calabria) 105
Superfici olivicole che aderiscono a sistema di qualità 110

 

Il sostegno accoppiato in Italia interessa 8 settori produttivi nell’ambito delle produzioni vegetali e 4 settori nell’ambito delle produzioni zootecniche (bovini da latte, bovini da carne, bufalini e ovini). Gli importi del sostegno accoppiato stimati per il 2021, alla luce degli importi verificatisi negli ultimi anni, sono riportati in tab.1 per le produzioni vegetali e in tab.2 per le produzioni animali.

tab. 2 Sostegno accoppiato nel 2021 per le produzioni animali

Settore Importo stimato 2021(euro/capo)
Latte Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità 70
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane 160
Bufale da latte 40
Bovini da carne Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico 120
Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza 145
Vacche nutrici non iscritte ai libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevanti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte 65
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi 40
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi 60
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012
Ovini Agnelle da rimonta 25
Capi ovini e caprini macellati 6

Riserva nazionale nella Pac 2021

Anche per il 2021, è consentito l’accesso a tutte le cinque fattispecie della riserva nazionale (tab. 3).

L’accesso alla riserva nazionale consente ai “giovani agricoltori” (fattispecie A) e “nuovi agricoltori” (fattispecie B) di ricevere l’assegnazione di titoli dalla riserva nazionale.

Con il Regolamento Omnibus, dal 2018, anche gli agricoltori che operano in superfici in zone montane (fattispecie C) e svantaggiate (fattispecie D) hanno diritto di accedere alla riserva nazionale. Si ricorda che la domanda per la fattispecie C e D si può presentare una sola volta per la stessa particella.

Il valore dei titoli assegnati alla riserva nazionale è pari al valore unitario nazionale dei titoli nell’anno di assegnazione. Nel 2021, l’importo sarà circa 210 euro/ha, a cui aggiungere il pagamento greening e il pagamento giovani agricoltori.

tab. 3 Le fattispecie della riserva nazionale
Codifica Fattispecie Fattispecie Valore dei titoli da riserva
A Giovane agricoltore Valore medio nazionale o aumento del valore dei titoli fino al valore medio nazionale.
B Nuovo agricoltore
C Abbandono di terre
D Compensazione vantaggi specifici
F Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie Il valore dei titoli è conseguente alla decisione giudiziaria o al provvedimento amministrativo.

Ocm unica nella Pac 2021

Il regolamento transitorio prolunga gli attuali programmi operativi nel settore dell’olio di oliva, previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, fino al 31 dicembre 2022.

I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli che non hanno raggiunto la durata massima di cinque anni possono essere prorogati solo fino al 31 dicembre 2022.

I regimi di aiuto nel settore vitivinicolo sono prolungati fino al 16 ottobre 2023.

I programmi nazionali esistenti per il settore apicolo elaborati per un periodo compreso tra il 1° agosto 2019 e il 31 luglio 2022 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2022.

Sviluppo rurale: proroga degli attuali Psr

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, la Commissione propone norme transitorie al fine di garantire una transizione tra due periodi di programmazione pluriennale. Gli attuali Psr sono prorogati sino al 31 dicembre 2022.

Durante il periodo transitorio, le misure degli attuali Psr 2014-2020 devono basarsi sulle norme e sugli strumenti attuali. Le Regioni potranno aprire nuovi bandi e nuovi impegni agroambientali.

Anche le sovvenzioni per la gestione del rischio (assicurazioni agevolate e fondi di mutualizzazione), tramite il Psrn, vengono prorogate sino al 31 dicembre 2022.

Una nuova misura dello sviluppo rurale
di contrasto al Covid

Il Consilio europeo del 21 luglio 2020, che ha trovato l’accordo sul bilancio 2021-2027 dell’Ue, ha previsto risorse addizionali del secondo pilastro, erogate tramite lo Strumento dell’Unione europea per la ripresa (NGEU).

Nello specifico sono “Misure di sostegno per parare l’impatto della pandemia di Covid-19 sull’agricoltura e lo sviluppo rurale e preparare la ripresa dell’economia”, per l’introduzione di cambiamenti strutturali nelle zone rurali, in linea con il Green Deal europeo per raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici e ambientali della nuova “Strategia sulla biodiversità” e della nuova strategia “A Farm to Fork”. A livello unionale, si sta discutendo di rendere disponibili queste risorse già dal 2021. Quindi è probabile che i Psr potranno utilizzare tali fondi ed aprire bandi per preparare la ripresa dell’economia agricola e rurale post-Covid.

 


Fondo grano duro e Fondo filiere

Nel 2021, gli agricoltori potranno beneficiare delle risorse “Fondo grano duro” e del “Fondo competitività delle filiere”

Fondo grano duro.

Il Decreto ministeriale 20 maggio 2020 prevede un contributo:

  • di 100 euro/ha per ogni ettaro coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno dell’annualità precedente alla domanda di contributo, oggetto del contratto;
  • alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale.

Per la domanda nell’annualità 2021, i contratti devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020.

L’aiuto, spettante a ciascuna impresa agricola, è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.

Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad ettaro, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto.

Per accedere al “Fondo grano duro”, gli agricoltori dovranno essere utilizzate sementi certificate. La Circolare Agea dovrà definire gli aspetti relativi all’utilizzazione di sementi certificate.

Nelle disposizioni Agea, relative al “fondo grano duro” 2017-2019, dovevano essere rispettati i quantitativi minimi di sementi certificate, pari ad almeno 150 kg/ha. Fattura d’acquisto e cartellino ufficiale delle sementi sono i documenti da esibire in caso di eventuali controlli.

Fondo competitività delle filiere.

Il decreto ministeriale n. 3432 del 3 aprile 2020 prevede un contributo:

  • di 100 euro/ha;
  • per le colture a mais o proteine vegetali (legumi e soia);
  • alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale.

L’aiuto del “fondo competitività filiere” si applica esclusivamente alla produzione di mais, soia e legumi per la trasformazione e non alla produzione “da seme”, insilato, foraggio e produzione energetica.

I "legumi" che possono beneficiare del contributo sono: pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella. I legumi possono essere per uso zootecnico o per uso alimentare, ma non per consumo fresco. In altre parole, il pisello da orto o da surgelazione non beneficiano del contributo.

Pac 2021, ecco cosa cambia - Ultima modifica: 2020-09-17T17:47:37+02:00 da K4

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome