In queste settimane gli agricoltori e gli operatori dei Caa sono impegnati nella presentazione della Domanda Unica 2021, vista l’approssimarsi della scadenza del 17 maggio 2021 (tab. 1). Uno degli impegni di maggior rilevanza è il trasferimento dei titoli, visto che molti agricoltori hanno stipulato contratti di affitto o di compravendita oppure devono gestire casi di successione. Agea, con la Circolare n. 18677 del 16/03/2021, ha aggiornato le procedure di presentazione delle domande di trasferimento dei titoli Pac, nonché quelle per eseguire annotazioni di pignoramenti e pegni aventi ad oggetto i titoli Pac, nel Registro Nazionale titoli, a partire dalla campagna 2021 fino al 2022. Rispetto agli anni scorsi, la normativa sul trasferimento dei titoli è stata modificata solo in alcuni dettagli applicativi.
L’istruttoria della domanda
La domanda di trasferimento titoli deve essere presentata dal Caa dell’agricoltore cessionario all’Organismo pagatore competente per territorio entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva (11 giugno 2021).
Oltre questa scadenza per la presentazione della domanda di trasferimento titoli si applica la seguente procedura (tab. 2):
- i trasferimenti non perfezionati alla data del 30 settembre 2021, a causa della presenza di un debito in capo al soggetto cedente o del pagamento dell’anticipazione nazionale in favore del cedente, sono rigettati;
- i trasferimenti per i quali il cedente ha manifestato espresso diniego sono rigettati;
- al di fuori dei casi indicati ai precedenti punti 1 e 2, i trasferimenti tempestivamente presentati possono essere perfezionati fino al 28 febbraio 2022. I trasferimenti non perfezionati a tale data sono rigettati;
- dopo il 28 febbraio 2022 potranno essere perfezionati ulteriori trasferimenti titoli il cui perfezionamento discende dalla risoluzione di anomalie e problematiche non riferibili ad adempimenti a carico degli agricoltori che dovevano essere perfezionati entro i termini sopra indicati.
Nell’ambito del regime piccoli agricoltori, il trasferimento dei titoli avviene tramite la presentazione della domanda di subentro nel regime dei piccoli agricoltori o la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime.
Le fattispecie di trasferimento
Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 114 del 17/10/2006), firmato dalle parti, utilizzando una delle fattispecie di trasferimento previste (tab. 3) e deve essere accompagnato da una specifica documentazione (espressamente indicata nell’Allegato 2 della Circolare n. 18677 del 16/03/2021). Inoltre, nell’atto scritto registrato di trasferimento dei titoli, devono essere sempre indicati i numeri identificativi dei titoli oggetto di trasferimento.
Agricoltore attivo
Il cedente può anche non essere in possesso del requisito di “agricoltore attivo”, mentre il cessionario deve possederlo alla data di presentazione della domanda di trasferimento nel sistema informatico dell’Organismo pagatore competente. Questo vincolo non esiste in caso di successione effettiva o anticipata: un erede può ricevere i titoli per successione, anche se non è “agricoltore attivo”.
Assenso del cedente
Elemento imprescindibile per il perfezionamento della domanda di trasferimento titoli dal punto di vista amministrativo èla presenza dell’assenso del cedente al trasferimento. L’assenso è uno strumento indispensabile di controllo della legittimità del trasferimento dei titoli posto a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto di condotte illecite, anche penalmente rilevanti, che possono essere compiute a danno e insaputa degli agricoltori.
L’assenso del cedente con l’indicazione obbligatoria della data di acquisizione deve essere acquisito dal Caa al quale l’agricoltore ha conferito mandato, utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell’ambito del Sian o direttamente dall’Organismo pagatore competente per gli agricoltori non associati ad alcun Caa, secondo le modalità stabilite dall’Organismo pagatore competente.
Non è richiesto l’assenso del cedente nei casi di successione per morte, subentro in un contratto d’affitto o recesso del contratto e rientro anticipato dei titoli Pac.
Variazione del valore dei titoli Pac
Qualora nel periodo intercorrente tra la data di stipula dell’atto tra le parti e la conclusione del procedimento di trasferimento si verifichi una variazione nella quantità e/o nel valore e/o nel numero identificativo dei titoli detenuti dal soggetto cedente rispetto a quelli indicati nell’atto di trasferimento e per tale motivo non sia possibile completare il trasferimento, si applica la seguente procedura. Indipendentemente dalla tipologia di atto giuridico sottoscritto (vendita, affitto, ecc.), ai fini del perfezionamento del trasferimento dei titoli, le parti devono sottoscrivere una scrittura integrativa nella quale specificare quantità, valore e numero identificativo dei nuovi titoli, richiamando altresì gli estremi dell’atto originario.
In alternativa alla scrittura integrativa si può utilizzare il modulo di comunicazione del trasferimento rilasciato dai sistemi informatici degli Organismi pagatori, a condizione che lo stesso sia sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario, contenga l’indicazione puntuale della quantità, del valore e il numero identificativo dei nuovi titoli nonché gli estremi dell’atto originario. La scrittura integrativa o il modulo devono essere redatti in tempo utile e comunque entro il 28 febbraio 2022. La mancata o tardiva presentazione della scrittura integrativa o del suindicato modulo di comunicazione determina l’inopponibilità del trasferimento titoli ad Agea.
Le trattenute sui trasferimenti
I trasferimenti di titoli Pac non comportano penalizzazioni sul loro valore (tab. 4), con un’eccezione: l’affitto dei titoli senza terra (fattispecie 2.1 “Affitto/comodato di titoli senza terra”), che subiscono una riduzione del valore unitario iniziale del 30%, riversato nella riserva nazionale in via definitiva (art. 12, D.M. n. 5465 del 07/06/2018). In altre parole, il 30% del valore dei titoli affittati senza terra è decurtato e riversato in via definitiva nella riserva nazionale.
Buon pomeriggio, vorrei chiedere se l’assenso del cedente è previsto anche in caso di donazione da padre in figlio sia dei terreni e sia dei relativi titoli AGEA associati agli stessi.